Sentenza del 07/04/2017 n. 9079 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato i ricavi dichiarati dalla società per l’anno d’imposta 2005, determinando maggiori IRES per 40.346 euro, IVA per 14.292 euro e IRAP per 5.196 euro, oltre sanzioni, sulla base degli studi di settore e della prolungata non congruità e non coerenza dei risultati economici dichiarati dal 2003 al 2007. La società aveva contestato la legittimità dell’accertamento, sostenendo che il solo scostamento dagli studi di settore non fosse sufficiente e che mancassero presunzioni gravi, precise e concordanti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto questa tesi. L’Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo che lo studio di settore, integrato dagli elementi emersi nel contraddittorio e dall’antieconomicità della gestione, potesse fondare l’accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione regionale nella parte in cui aveva richiesto elementi probatori ulteriori rispetto agli studi di settore senza considerare adeguatamente il contraddittorio endoprocedimentale. Ha ribadito che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza si consolidano nel contraddittorio con il contribuente; non è invece sufficiente il mero scostamento astratto dai parametri. Poiché il contraddittorio si era regolarmente svolto, lo standard era applicabile e l’Ufficio aveva replicato alle contestazioni, la Corte ha cassato la sentenza regionale e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società, confermando sostanzialmente l’accertamento. Le spese di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare all’Agenzia 3.645 euro per il giudizio di cassazione. Il ricorso del Ministero è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l’accertamento induttivo dei redditi quando ricorrono elementi idonei a far ritenere inattendibili i dati dichiarati. Nel caso concreto è stato ritenuto applicabile sulla base degli studi di settore e degli elementi emersi nel contraddittorio.
D.L. n. 381 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito nella L. n. 427 del 1993
Disciplina gli studi di settore e il loro utilizzo nell’accertamento tributario. Gli studi non determinano automaticamente il maggior reddito, ma costituiscono presunzioni semplici che acquistano gravità, precisione e concordanza attraverso il contraddittorio con il contribuente.
Art. 2697 del codice civile
Regola la distribuzione dell’onere della prova. L’Amministrazione deve dimostrare l’applicabilità concreta dello standard e motivare il rigetto delle osservazioni del contribuente; quest’ultimo può fornire qualsiasi prova idonea a giustificare la propria situazione economica.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile
Prevede, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per omesso esame di un fatto decisivo. L’Agenzia ha dedotto entrambe le violazioni contro la sentenza della Commissione tributaria regionale.
Massime di principio
- Il mero scostamento dagli studi di settore, considerato isolatamente, non basta normalmente a fondare l’accertamento: l’Amministrazione deve dimostrare l’applicabilità concreta dello standard e motivare l’atto in relazione alla specifica attività del contribuente.
- Il contraddittorio endoprocedimentale è essenziale: il contribuente può spiegare le ragioni dello scostamento e fornire prove senza essere limitato alle sole giustificazioni già presentate nella fase amministrativa.
- Se il contraddittorio si è svolto regolarmente e l’Ufficio ha valutato e confutato le osservazioni del contribuente, gli studi di settore possono assumere valore di presunzione semplice idonea a sostenere l’accertamento, anche senza ulteriori prove autonome dell’evasione.
- La prolungata non congruità e non coerenza dei dati dichiarati, unita a una gestione antieconomica, può costituire un elemento integrativo rilevante per giustificare la rettifica dei ricavi.
- Il giudice tributario deve valutare sia la concreta applicabilità dello studio di settore sia le prove contrarie offerte dal contribuente; non può limitarsi ad affermare in astratto che servano ulteriori elementi rispetto allo scostamento.
- Nei giudizi contro gli atti dell’Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale spetta normalmente all’Agenzia stessa, non al Ministero dell’Economia e delle Finanze, salvo situazioni processuali particolari.
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