Cassazione Penale, Sentenza n. 27178/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha ritenuto responsabile di tre rapine (17 e 19 giugno 2022). Deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché le condotte sarebbero state al più violenza sulla cosa e non sulla persona, meritevoli di qualificazione come furto anziché rapina; contesta l'idoneità della minaccia/violenza nei singoli episodi (es. strappo di collanina in presenza di terzi, condizioni psico-fisiche precarie dell'imputato; urto nel terzo episodio definito involontario); contesta inoltre la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa in relazione al capo 1. 2) vizio di motivazione nel bilanciamento tra circostanze eterogenee, sostenendo la prevalenza delle attenuanti generiche e dell'avvenuto risarcimento del danno e chiedendo l'esclusione della recidiva in ragione delle condizioni psichiche accertate dalla perizia.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per essere stato proposto con motivi in parte generici e manifestamente infondati. Sul merito delle contestazioni la Corte ritiene che l'appello non abbia efficacemente confutato la ricostruzione fattuale: le dichiarazioni delle persone offese, ritenute attendibili, descrivono minacce esplicite e atti intimidatori (anche la mimica del possesso di un'arma infilando la mano nella tasca), e l'atto di far cadere intenzionalmente la vittima dal monopattino al fine di impadronirsene. Pertanto sussisteva violenza o minaccia idonea a integrare le rapine. Quanto alla recidiva e al bilanciamento, la Corte osserva che l'esclusione della recidiva era stata invocata in modo generico e che il giudice di primo grado aveva accertato piena capacità di intendere e volere e una dinamica antisociale persistente; inoltre il ricorrente aveva già beneficiato delle attenuanti generiche e del risarcimento in equilibrio con la recidiva, per cui l'art. 69, comma 4 c.p. ostacola un miglior trattamento sanzionatorio tramite diverso bilanciamento. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p. (rapina)
La rapina si realizza quando l'impossessamento di cose altrui avviene mediante violenza o minaccia alla persona; la Corte ha ritenuto presenti tali elementi (minacce esplicite e condotte intimidatorie).
art. 69, comma 4, c.p.
Se le circostanze attenuanti generiche e altre attenuanti sono state già poste in equivalenza con una recidiva accertata, il giudice non può ottenere un trattamento sanzionatorio migliore semplicemente ribilanciando le circostanze; ciò limita l'efficacia di un nuovo giudizio di bilanciamento a favore dell'imputato.
Giurisprudenza: Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012 (Tannoia)
Principio secondo cui la genericità o manifesta infondatezza di una deduzione difensiva impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e giustifica l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per qualificare una condotta come rapina (anziché furto) è sufficiente la presenza di violenza o minaccia idonea a costringere la vittima alla rinuncia della res; atti intimidatori concreti (es. mimare il possesso di un'arma, minacce esplicite, spingere o far cadere la vittima per appropriarsi di un bene) possono integrare la rapina anche se la vittima è in compagnia di terzi.
- La valutazione della credibilità delle dichiarazioni delle persone offese è centrale: resoconti ritenuti attendibili dal giudice, descriventi minacce o condotte intimidatorie ripetute, possono sorreggere la qualificazione per rapina.
- Le doglianze in cassazione devono essere svolte con specificità e ragioni concrete; motivi formulati in modo generico o meramente assertorio sono spesso dichiarati inammissibili.
- Per ottenere vantaggi nel trattamento sanzionatorio tramite un nuovo bilanciamento delle circostanze è necessario che non sussista il vincolo previsto dall'art. 69, comma 4, c.p.; se attenuanti e recidiva sono già state poste in equivalenza, l'imputato difficilmente otterrà un miglior trattamento solo ricollocando le stesse circostanze.
- L'esito di perizie psichiatriche o psicologiche può incidere sulla recidiva o sulle attenuanti solo se le deduzioni difensive espongono in modo concreto e specifico tali elementi e il giudice di merito non li abbia già considerati e motivatamente esclusi.
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