Sentenza del 10/03/2015 n. 956 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Impugnazione primo atto - Instaurazione primo giudizio - Autotutela primo - Cessazione materia contendere - Impugnazione secondo atto - Violazione principio ne bis in idem - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa violazione del principio del ne bis in idem è stata esclusa. Il primo giudizio si era concluso per effetto del ritiro in autotutela del primo atto e non aveva determinato una decisione definitiva sul merito della pretesa tributaria. Pertanto, l'emissione di un secondo atto, anche se identico al precedente, ha instaurato una nuova controversia autonomamente impugnabile e giudicabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che il giudizio relativo al secondo atto violasse il principio del ne bis in idem, poiché il primo atto, identico al secondo, era già stato impugnato e il relativo giudizio si era concluso con una sentenza di estinzione per cessazione della materia del contendere, determinata dall'autotutela dell'Amministrazione. La questione consisteva quindi nello stabilire se il secondo atto potesse essere nuovamente impugnato e giudicato nonostante il precedente processo.
Norme richiamate
Principio del ne bis in idem
Il principio impedisce che una medesima controversia già definita con una decisione definitiva di merito venga nuovamente giudicata. Non si applica quando il primo processo si è estinto per autotutela senza una pronuncia definitiva sulla fondatezza della pretesa.
Autotutela amministrativa
Il ritiro del primo atto in autotutela determina la cessazione della materia del contendere nel relativo giudizio, ma non impedisce all'Amministrazione di adottare successivamente un nuovo atto, purché ciò avvenga nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla legge.
Cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere per ritiro dell'atto non equivale a una decisione definitiva sul merito della pretesa tributaria e, di conseguenza, non preclude l'impugnazione di un successivo atto sostitutivo o identico.
Massime di principio
- La riproposizione della pretesa mediante un secondo atto non viola il ne bis in idem se il primo giudizio si è concluso per autotutela senza una pronuncia definitiva sul merito.
- Ogni nuovo atto impositivo, anche identico a uno precedente ritirato, deve essere valutato come un atto autonomo e può essere nuovamente impugnato dal contribuente.
- La sentenza di estinzione per cessazione della materia del contendere non attribuisce, di regola, efficacia di giudicato sulla fondatezza o infondatezza della pretesa tributaria.
- Il secondo atto resta comunque soggetto ai requisiti ordinari di legittimità, motivazione, competenza e rispetto dei termini decadenziali: l'esclusione del ne bis in idem non rende automaticamente valido l'atto.
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