Sentenza n. 397/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2653 del 2025: PER L'ESATTA OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 783/2025 DEL TRIBUNALE DI TORINO, PUBBLICATA IL 3/25/2025, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso . quanto al ricorso n. 2740 del 2025: PER L'ESATTA OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. N. 1305/2025 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso . quanto al ricorso n. 3602 del 2025: per l'esatta ottemperanza alla Sentenza N. 200/2025, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso . quanto al ricorso n. 3603 del 2025: per l'esatta ottemperanza alla Sentenza N. 1550/2025, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso . quanto al ricorso n. 3604 del 2025: per l'esatta ottemperanza alla Sentenza N. 929/2025, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso . quanto al ricorso n. 3605 del 2025: per l'esatta ottemperanza alla Sentenza N. 1817/2025, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso . quanto al ricorso n. 3606 del 2025: per l'esatta ottemperanza alla Sentenza N. 1059/2025, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di sentenze del Tribunale ordinario di Torino che avevano riconosciuto il diritto al bonus carta docente e liquidato le somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari carta docente)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto separati giudizi di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di sentenze del Tribunale ordinario di Torino, ritualmente notificate al Ministero in forma esecutiva, con le quali era stato riconosciuto il diritto alla percezione del bonus carta docente e disposto il pagamento delle somme spettanti. Hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione dei titoli giudiziali e alla liquidazione degli importi dovuti. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all'accoglimento, senza tuttavia contestare l'omessa esecuzione. Il TAR ha riunito i ricorsi, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo e applicando le misure organizzative adottate per la trattazione seriale delle controversie in materia.
La decisione
Il TAR ha accolto tutte le domande di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali perché le sentenze azionate erano state prodotte in copia conforme ai fini esecutivi, notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale e perché, alla data di proposizione dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre rilevato l'assenza di contestazioni sull'inottemperanza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. I ricorrenti sono stati onerati di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono state poste a carico del Ministero, nella misura di euro 800,00 per ciascun ricorso, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione l'esecuzione dei titoli giudiziali e ha predisposto la nomina del commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine previsto dalla norma deve essere inutilmente decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione obbligata al pagamento.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stato richiamato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme, costituiscono presupposti sufficienti la produzione del titolo in copia conforme ai fini esecutivi, la sua rituale notificazione all'amministrazione soccombente e l'inutile decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento.
- Quando l'amministrazione non contesta l'omessa esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente il pagamento delle somme liquidate nel titolo entro un termine assegnato, senza necessità di ulteriori accertamenti sul contenuto dell'obbligo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, indicando il termine ulteriore e gli atti necessari per dare esecuzione al giudicato.
- La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo è una misura organizzativa che non altera l'autonomia delle singole decisioni né impedisce la liquidazione separata delle spese per ciascun ricorso.
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