Sentenza n. 103/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Larino, Sez. Lavoro, n. 16/2024 del 26/01/2024 – reso nel giudizio n. 59/2024 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Larino n. 16/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 16/2024, dichiarato esecutivo, con il quale la Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise era stata condannata al pagamento di euro 7.778,42 in favore di uno dei ricorrenti, euro 7.743,72 in favore dell'altro, degli interessi dal 31 dicembre 2005 fino al saldo e delle spese della procedura monitoria in favore del difensore antistatario. Il titolo monitorio traeva origine da precedenti pronunce del giudice del lavoro relative alla rideterminazione del fondo di risultato dei dirigenti medici. Nonostante la notificazione del decreto ingiuntivo e della dichiarazione di esecutività, l'amministrazione non aveva eseguito il pagamento. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'inadempimento, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione della penalità di mora e la condanna alle spese. L'amministrazione intimata, pur ritualmente notificata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, poiché il decreto ingiuntivo era stato definitivamente dichiarato esecutivo e quindi aveva valore di cosa giudicata ai fini dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., inoltre era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché non risultava dimostrato alcun integrale adempimento. Il Collegio ha ordinato al Direttore Generale dell'A.S.RE.M., quale Commissario liquidatore, di pagare gli importi dovuti, gli interessi e le spese della procedura monitoria entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale perdurare dell'inadempimento, un commissario ad acta individuato nel Direttore del Dipartimento Amministrativo - UOC Contabilità e Bilancio dell'A.S.RE.M., o in un funzionario delegato, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione e senza compenso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è stata riconosciuta allo stato, salva una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione. La Gestione Liquidatoria è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di accertare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora è stata ritenuta non necessaria allo stato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Ricompresi nell'ambito dell'ottemperanza i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, tra cui il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto attribuisce al titolo valore rilevante ai fini dell'azione di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto di ammissibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere riconosciuta in relazione all'inottemperanza, ma il giudice può non applicarla quando abbia già predisposto una misura effettiva di esecuzione mediante la nomina del commissario ad acta, riservando una successiva valutazione in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo del giudice ordinario definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. è equiparato a una sentenza passata in giudicato ai fini dell'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di un titolo esecutivo giudiziale è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia stato notificato all'amministrazione presso un indirizzo istituzionalmente riferibile all'organo competente.
- In sede di ottemperanza, l'amministrazione debitrice deve dimostrare l'integrale adempimento del titolo; in mancanza di elementi comprovanti il pagamento, il giudice può accertare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione delle prestazioni dovute.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata quando il giudice abbia già predisposto una concreta misura sostitutiva per assicurare l'esecuzione; la sua applicazione può essere rivalutata in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione con il commissario ad acta.
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