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Sentenza

Sentenza n. 5783/2026 - Roma, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 704/24 del Tribunale di Modena Sez. Lavoro resa nel procedimento RG. 107/23, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all’assunzione nella III° Area Funzionale - profilo funzionale Funzionario Giudiziario - F1 a decorrere dall’1.07.2019 ordinando al Ministero della Giustizia di inquadrare Melotti Barbara nella III° Area Funzionale - profilo funzionale Funzionario Giudiziario - F1, a far data dall’1.07.2019 e condannando il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno patrimoniale per l’inadempimento datoriale correlato all’omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario - F1, mediante corresponsione delle relative differenze retributive, da quantificarsi in conformità alle previsioni del CCNL 2006/09, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario F1, a decorrere dall’1.07.2019 sino all’effettivo inquadramento nella III° Area nel profilo di Funzionario Giudiziario – F1, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo

Giustizia amministrativa202600192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena che aveva disposto l’inquadramento retrodatato e il pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’inquadramento nella III Area funzionale, profilo di Funzionario Giudiziario/Funzionario UNEP F1, con decorrenza dal 1° luglio 2019, nonché al risarcimento del danno patrimoniale mediante corresponsione delle differenze retributive, maggiorate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. L’amministrazione aveva riconosciuto l’inquadramento soltanto dal 15 dicembre 2022 e non aveva dato piena esecuzione al comando giudiziale. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Emilia-Romagna.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo rilevante, ai fini della competenza nel giudizio di ottemperanza, il contenuto della decisione da eseguire e il relativo comando conformativo. Poiché gli adempimenti liquidatori spettavano alla competenza provvedimentale dell’amministrazione centrale, la competenza apparteneva al TAR Lazio. Nel merito, il ricorso è stato accolto: la sentenza del giudice del lavoro contiene una condanna specifica, comprensiva della quantificazione delle differenze retributive secondo il CCNL 2006/2009, decorrenti dal 1° luglio 2019 fino all’effettivo inquadramento, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria nella maggior misura. Il Ministero è stato ordinato di ottemperare entro 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.

  • CCNL 2006/2009

    Costituisce il parametro per la quantificazione delle differenze retributive dovute in conseguenza dell’inquadramento spettante.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Sono richiamati nella sentenza del giudice del lavoro quale fondamento della violazione dei doveri di correttezza e buona fede derivante dal mancato scorrimento della graduatoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la competenza territoriale può essere radicata presso il TAR competente per gli adempimenti esecutivi quando il comando giudiziale richiede attività liquidatorie o provvedimentali imputabili all’amministrazione centrale.
  • Quando una sentenza contiene una condanna specifica al pagamento di differenze retributive, con indicazione del criterio di calcolo, del periodo di riferimento e degli accessori dovuti, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale al comando senza poterlo limitare a un riconoscimento parziale o successivo rispetto alla decorrenza stabilita dal giudice.
  • In caso di mancata esecuzione di una sentenza amministrativa o di una sentenza resa dal giudice ordinario rientrante nell’ambito dell’ottemperanza, il giudice amministrativo può fissare un termine per l’adempimento e riservare, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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