Sentenza n. 1267/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della Determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 4.12.2024, notificata a mezzo posta in data 8/10.1.2025, mediante la quale il Comune di Rometta ha approvato la proposta di determina n. 438 del 2.12.2024 e, per l’effetto, ha disposto l’acquisizione al patrimonio dell’Ente degli “immobili abusivi, nonché l’area di sedime, in catasto al foglio di mappa 1 particella 2342”, oggetto di precedente ordinanza di demolizione; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso, ivi compreso l’accertamento di inottemperanza, per quanto di interesse; e per l’accertamento - dell’impossibilità, per il Comune, di acquisire al proprio patrimonio le aree sopra indicate di proprietà dei ricorrenti, in toto, ovvero, in subordine, nella parte ritenuta e dichiarata illegittima in ipotesi di accoglimento del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di manufatti abusivi e della relativa area di sedime, adottata dopo l’accertamento di inottemperanza a un’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determina comunale di acquisizione gratuita, deducendo che gli abusi originariamente contestati erano stati tempestivamente rimossi e che residuavano soltanto un muretto perimetrale e strutture riconducibili a un pergolato preesistente e autorizzato. Hanno sostenuto che l’atto fosse illegittimo per erroneità dei presupposti, poiché il Comune avrebbe ignorato l’avvenuta demolizione; per violazione della partecipazione procedimentale, non essendo stata comunicata l’avvio del procedimento; per sproporzione e erronea qualificazione delle opere, che avrebbero dovuto essere considerate abusi minori, soggetti eventualmente a sanzione pecuniaria e non ad acquisizione; nonché per avere l’Amministrazione acquisito un’area più ampia di quella strettamente occupata dalle opere abusive, senza adeguata motivazione. È stata inoltre prospettata la lesione del diritto di proprietà, del diritto di accesso all’abitazione e del principio di proporzionalità. I ricorrenti hanno anche chiesto il rinvio della causa in attesa del riesame amministrativo, istanza respinta dal Collegio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendola inammissibile nella parte in cui chiedeva un rinvio sine die o la cancellazione della causa dal ruolo senza una formale rinuncia al ricorso, e comunque infondata per assenza di ragioni eccezionali e determinate. Nel merito, ha dichiarato il primo motivo inammissibile nella parte riferibile all’ordinanza di demolizione e al verbale di inottemperanza, non tempestivamente impugnati, e comunque infondato: la documentazione fotografica dimostrava che i ricorrenti avevano rimosso soltanto la copertura e gli infissi, lasciando integra la struttura muraria e i listelli, sicché l’ordine di demolizione integrale non era stato eseguito. Il richiamo all’atto di compravendita e alla planimetria del 1985 è stato ritenuto inidoneo a provare lo stato legittimo dell’immobile o l’esistenza di un pergolato autorizzato, poiché tali documenti costituiscono al più indici presuntivi e non equivalgono al progetto originario; inoltre, gli stessi elaborati sembravano riferirsi a una tettoia leggera e non alle opere murarie realizzate. È stato respinto il motivo sulla mancata partecipazione, poiché l’acquisizione prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 è atto vincolato e dovuto, subordinato all’accertamento dell’inottemperanza, e non richiede la comunicazione di avvio. Le circostanze che i ricorrenti avrebbero voluto rappresentare riguardavano comunque atti precedenti non impugnati, non vizi propri dell’acquisizione. È stato respinto anche il motivo sulla natura minore degli abusi: la creazione di volumetrie aggiuntive escludeva una qualificazione di minore rilevanza e le opere dovevano essere valutate unitariamente, senza scomporle in singoli elementi quali il vano doccia o il barbecue. Infine, il TAR ha escluso che fosse stata acquisita un’area ulteriore rispetto al manufatto abusivo: l’area corrispondeva all’intero ambiente delimitato dalle opere murarie e dalle strutture residue, non alla sola superficie materialmente occupata dai muri. Trattandosi dell’area corrispondente al manufatto già accertato come abusivo, non era necessaria una specifica motivazione ulteriore. Il Collegio ha escluso anche la violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità, rilevando che la proprietà è soggetta ai limiti di legge e che, in caso di mancata demolizione di volumi abusivi, l’acquisizione non è irragionevole o sproporzionata. L’eventuale mancanza di accesso all’abitazione può essere fronteggiata mediante autorizzazione o costituzione di una servitù di passaggio. Ricorso rigettato; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, costituisce atto vincolato e dovuto, subordinato unicamente all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
L’acquisizione gratuita consegue automaticamente alla mancata esecuzione dell’ordine di demolizione entro il termine previsto; il provvedimento ha natura meramente dichiarativa rispetto all’effetto acquisitivo e non richiede, per i manufatti già accertati come abusivi, una motivazione specifica ulteriore.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
il rinvio [...] può, comunque, essere concesso solo per un tempo determinato
Il rinvio dell’udienza è ammesso soltanto per una durata determinata e in presenza di ragioni eccezionali; non è configurabile un rinvio sine die.
art. 42 Cost.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale.
Il diritto di proprietà è soggetto ai limiti stabiliti dalla disciplina urbanistico-edilizia; non può essere invocato per impedire le conseguenze previste dall’ordinamento in caso di opere abusive non demolite.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato dai ricorrenti quale base per l’adozione delle misure necessarie e opportune a tutela delle loro posizioni, senza che il TAR ne abbia fatto applicazione favorevole.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 è un atto vincolato e dovuto quando sia accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine assegnato; non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento.
- Le contestazioni relative alla legittimità dell’ordinanza di demolizione o del verbale di accertamento dell’inottemperanza devono essere proposte tempestivamente contro tali atti e non possono essere fatte valere, se non impugnate, mediante l’impugnazione del successivo provvedimento di acquisizione.
- L’ordine di demolizione integrale non è adempiuto mediante la rimozione soltanto delle parti più facilmente asportabili del manufatto, quando restino integre strutture murarie o altri elementi essenziali dell’opera abusiva.
- Nella repressione degli abusi edilizi le opere devono essere valutate nella loro complessiva consistenza e nel reciproco coordinamento, senza scomporre l’intervento unitario in singoli elementi di modesta entità per sottrarlo alla sanzione applicabile all’abuso complessivo.
- La planimetria catastale o quella allegata a un atto di compravendita costituisce, di regola, un mero indice presuntivo e non prova assoluta dello stato legittimo dell’immobile o della conformità delle opere al progetto originario.
- Quando l’acquisizione riguarda l’area corrispondente all’intero manufatto abusivo già accertato, essa non costituisce acquisizione di area ulteriore e non necessita della specifica motivazione richiesta per l’ampliamento dell’effetto acquisitivo oltre il manufatto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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