Cassazione Penale, Sentenza n. 26976/2022 del 13/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, contestando: 1) la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla sua partecipazione all'associazione dedita al traffico di cocaina (sosteneva un ruolo occasionale e trascurabile, richiamando conversazioni che a suo avviso dimostravano disinteresse); 2) la necessità della misura cautelare più afflittiva, atteso il limitato o inesistente ruolo nell'associazione e l'assenza di esigenze cautelari concrete.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha confermato che il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato la gravità indiziaria sulla base di intercettazioni, servizi di P.G., filmati e riscontri investigativi che evidenziano una struttura familiare e stabile di spaccio, il ruolo della ricorrente nel confezionamento, occultamento e nella gestione dei contatti con fornitori, nonché indicazioni operative ricevute dal promotore (Balsamo). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del riesame secondo cui permaneva il pericolo di reiterazione del reato, data l'integrazione della ricorrente nella struttura criminale e la professionalità dell'organizzazione. Il ricorso è quindi rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Distinzione tra il grado di valutazione degli indizi per la decisione cautelare e quello richiesto per il giudizio di merito: il comma 2 (precisione e concordanza) non è richiamato ai fini cautelari, mentre i commi 3 e 4 vengono richiamati per i limiti probatori; la gravità indiziaria per le misure richiede una "qualificata probabilità" ma non la stessa rigidità del giudizio di condanna.
art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 ma non il comma 2: conferma il principio che per l'adozione della misura cautelare la prova indiziaria non deve soddisfare i requisiti di precisione e concordanza richiesti per la condanna.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di reati gravi e ambienti criminali organizzati; la Corte ha ritenuto non superata tale presunzione dato l'inserimento della ricorrente in una struttura associativa stabile e professionale, con concreto rischio di reiterazione anche in ambito domestico.
decreto-legge n. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamato in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero che hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso; qui la norma è menzionata come base procedurale per le conclusioni rese dal P.M.
Massime di principio
- La nozione di "gravi indizi di colpevolezza" per le misure cautelari è meno stringente del bisogno probatorio richiesto per la condanna: è sufficiente una "qualificata probabilità" e non la precisione e concordanza richieste per il giudizio di merito.
- La Cassazione, in tema di misure cautelari, esercita un sindacato di legittimità limitato alla verifica della presenza di una motivazione adeguata e dell'assenza di illogicità evidenti; non può rimettere in discussione la valutazione fattuale degli elementi probatori né riesaminare liberamente le risultanze investigative.
- Elementi come intercettazioni, servizi di P.G., filmati e riscontri incrociati che dimostrino ruoli organizzativi, compiti reiterati (es. confezionamento, stoccaggio, contatti con fornitori) e coordinamento familiare possono sostenere la gravità indiziaria e giustificare misure cautelari dure.
- Le argomentazioni difensive generiche o assertive (es. affermazioni di ruolo occasionale) sono insufficienti in cassazione se non indicate con specificità e senza dimostrare profili di illogicità o vizi motivazionali nell'ordinanza impugnata.
- Per contrastare efficacemente una custodia cautelare in casi analoghi, la difesa deve evidenziare concrete carenze probatorie, contraddizioni manifesti nelle fonti investigative, assenza di riscontri oggettivi (filmati/contatti) o errori procedurali, offrendo elementi nuovi o mostrando l'irrilevanza delle intercettazioni rispetto al ruolo contestato.
- Quanto alle esigenze cautelari, l'inserimento stabile dell'indagato in una struttura criminale e la professionalità dell'organizzazione rafforzano la presunzione di pericolo di reiterazione; per ottenere la revoca della misura occorre dimostrare il venir meno di tali presupposti con argomentazioni concrete e documentate.
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