Sentenza n. 6704/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento dei seguenti atti A) Decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; B) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; C) “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida sul ripiano e intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e regionali che hanno definito i tetti di spesa per dispositivi medici nel quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale mediante il meccanismo del payback. Sono state dedotte censure concernenti sia l'illegittimità delle norme primarie disciplinanti la materia, sia vizi propri dei provvedimenti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi delle aziende mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento in favore della Regione intimata e, con memoria del 16 marzo 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'intervento normativo sopravvenuto ha previsto che il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti. Avendo la ricorrente dichiarato di avere effettuato il versamento previsto, il Collegio ha ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione, conformandosi al principio dispositivo che governa anche il processo amministrativo. Le questioni di merito, comprese quelle relative alla legittimità delle norme primarie e ai vizi propri degli atti impugnati, sono state assorbite. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]
La disposizione ha introdotto una definizione agevolata degli obblighi di payback per gli anni 2015-2018: il versamento della quota del 25 per cento estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi agli anni interessati.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015
È richiamato quale disposizione che disciplina gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici oggetto della definizione normativa sopravvenuta.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015
È richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali recanti gli importi del payback per gli anni 2015-2018.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023
È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di definire integralmente la propria posizione sostanziale mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente effettua tale pagamento dichiarando di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, accompagnata dall'adempimento previsto dalla disciplina sopravvenuta, impone al giudice amministrativo una pronuncia in rito coerente con il principio dispositivo, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse comporta l'assorbimento delle questioni di merito non più utili alla definizione della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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