Sentenza del 10/11/2017 n. 26633 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999. L'accertamento riguardava il recupero a tassazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili. Con il primo motivo, l'Agenzia contestava il difetto di motivazione dell'avviso, sostenendo che esso indicava la dichiarazione di successione, l'atto di cessione e i relativi valori. Con il secondo motivo, sosteneva che il valore definito o accertato ai fini dell'imposta di registro potesse essere utilizzato per determinare presuntivamente il corrispettivo della vendita e la conseguente plusvalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta la decisione della C.T.R. secondo cui l'avviso di accertamento era insufficientemente motivato, perché non esponeva in modo chiaro e concreto il procedimento di calcolo della plusvalenza, impedendo al contribuente di difendersi efficacemente. I chiarimenti forniti dall'Ufficio soltanto nel corso del giudizio non potevano sanare il vizio originario dell'atto. La Corte ha inoltre escluso che la plusvalenza potesse essere accertata induttivamente basandosi soltanto sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, in applicazione retroattiva dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015. La sentenza favorevole alla contribuente è quindi rimasta ferma. Non sono state liquidate spese, poiché la contribuente non ha svolto attività difensiva in cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3
Norma di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva
Esclude che l'Amministrazione finanziaria possa accertare induttivamente la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile o di un'azienda basandosi soltanto sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
Principio giurisprudenziale sulla motivazione degli atti impositivi
Le espressioni letterali e le cifre esposte nell'avviso di accertamento devono consentire l'efficace difesa del contribuente nonché la delimitazione della materia sottoposta al vaglio giudiziario
L'avviso deve indicare in modo sufficientemente analitico i presupposti di fatto, i dati utilizzati e il calcolo dell'imposta o della maggiore pretesa. Le spiegazioni fornite successivamente nel processo non possono sostituire o integrare una motivazione originariamente carente.
Orientamento precedente della Corte di cassazione sull'utilizzo del valore ai fini dell'imposta di registro
L'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro
La Corte precisa che tale orientamento è stato superato dallo ius superveniens introdotto dal D.Lgs. n. 147 del 2015, con efficacia retroattiva.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento deve spiegare concretamente come l'Amministrazione è arrivata alla maggiore imposta richiesta; il semplice richiamo a una vendita, a un valore e all'esistenza di una plusvalenza può non essere sufficiente.
- L'Amministrazione non può colmare in giudizio le lacune motivazionali dell'avviso con nuove spiegazioni o con un calcolo dettagliato presentato soltanto successivamente.
- Il valore di un immobile utilizzato o definito ai fini dell'imposta di registro non costituisce, da solo, prova sufficiente del prezzo effettivamente incassato ai fini del calcolo della plusvalenza.
- Per sostenere una maggiore plusvalenza occorrono elementi ulteriori e concreti relativi al corrispettivo realmente percepito o ad altri fatti idonei a dimostrare il reddito imponibile.
- La disciplina interpretativa introdotta dal D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, opera retroattivamente anche per cessioni e accertamenti riferiti a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
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