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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09304/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (espropriati)

La controversia

La controversia riguarda porzioni immobiliari comprese in un complesso storico adiacente alle Mura Aureliane, già espropriate negli anni Sessanta per opere pubbliche. Il Comune, poi Roma Capitale, agì chiedendo il rilascio di beni che assumeva ancora occupati senza titolo dagli eredi dell’originario proprietario, nonché il risarcimento dei danni per l’occupazione e per asseriti lavori abusivi eseguiti all’interno delle Mura. I convenuti eccepirono la sospensione del giudizio per la pendenza di un separato giudizio di retrocessione, contestarono l’efficacia del decreto di esproprio, invocarono l’usucapione per alcune porzioni e, quanto alla pretesa risarcitoria, opposero la prescrizione e la carenza di prova del danno. In primo grado il Tribunale ordinò il rilascio di alcune porzioni, liquidò un risarcimento per l’occupazione di aree non oggetto di retrocessione e, per la porzione poi oggetto di retrocessione, riconobbe danni sino alla definitività della decisione che aveva accolto la retrocessione. In appello i privati censurarono soprattutto la prescrizione e la debenza del risarcimento per la porzione retrocessa; Roma Capitale propose appello incidentale, chiedendo di estendere la condanna risarcitoria fino al rilascio effettivo o al pagamento del prezzo di retrocessione e di ottenere il ristoro anche per i lavori abusivi e il danno all’immagine. In cassazione i privati dedussero: omessa pronuncia sulla prescrizione; violazione dell’art. 2043 c.c. e della disciplina espropriativa sul punto della retrocessione, sostenendo che la retrocessione resa con sentenza nel 2003 rendesse legittima l’occupazione e impedisse pretese risarcitorie ulteriori; violazione delle regole sul danno da occupazione senza titolo, per difetto di prova del danno; e, in sintesi, l’assenza di un titolo per la liquidazione effettuata. Roma Capitale, con ricorso incidentale, dedusse a sua volta omessa pronuncia sulla domanda di danni per i lavori abusivi e sull’istanza di stralcio di documenti tardivi.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, ha rigettato i primi, secondi e quarti motivi del ricorso principale, ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha affermato, quale principio di diritto, che nella retrocessione per pubblica utilità il trasferimento si perfeziona ex nunc con il passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda, senza attendere il pagamento del prezzo; il mancato pagamento integra inadempimento ma non rende abusiva, ai fini del risarcimento, l’occupazione del bene oltre quel momento. Per contro, è stato ritenuto fondato il motivo incidentale del Comune sulla mancata pronuncia della Corte d’appello sulla domanda di danni per i lavori abusivi e il danno all’immagine, imponendosi sul punto il rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 39 cod. proc. civ.

    richiamato come base della richiesta di sospensione per pregiudizialità rispetto al giudizio di retrocessione.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    la Corte distingue tra omessa pronuncia e rigetto implicito; ravvisa omessa pronuncia solo sulla domanda incidentale del Comune relativa ai lavori abusivi e al danno all’immagine.

  • art. 2947 cod. civ.

    invocato per la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da occupazione.

  • art. 2043 cod. civ.

    richiamato per la struttura della responsabilità da occupazione senza titolo e per il risarcimento del danno da illecito.

  • art. 46 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato come disciplina attuale della retrocessione, sostanzialmente corrispondente alla normativa previgente.

  • art. 47 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato in relazione alla retrocessione dei beni espropriati e alla determinazione del prezzo.

  • art. 48 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato per evidenziare che il prezzo di retrocessione può essere determinato anche amichevolmente.

  • artt. 60-63 l. 25 giugno 1865, n. 2359

    norme applicabili ratione temporis alla fattispecie di retrocessione.

  • art. 1376 cod. civ.

    richiamato come regola generale degli effetti reali, usata in via sistematica per affermare che il trasferimento segue il consenso/sentenza e non il pagamento del prezzo.

  • art. 1470 cod. civ.

    citato in chiave analogica rispetto alla compravendita, quale schema utile a chiarire il trasferimento della proprietà.

  • art. 1498 cod. civ.

    citato per distinguere l’obbligazione di pagamento del prezzo dal momento del trasferimento della proprietà.

  • art. 1591 cod. civ.

    richiamato per l’indennità di occupazione dovuta sino al rilascio del bene occupato senza titolo.

  • art. 1226 cod. civ.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno, invocata dal Comune per i lavori abusivi e il danno all’immagine.

  • art. 2056 cod. civ.

    richiamato dal ricorso per le regole di liquidazione del danno risarcibile.

  • art. 2697 cod. civ.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova del danno.

Massime di principio

  • In materia di retrocessione dei beni espropriati, quando la domanda del privato sia accolta con sentenza che determina anche il prezzo, l’effetto traslativo si produce ex nunc con il passaggio in giudicato della decisione, senza che il pagamento del prezzo costituisca condizione sospensiva del trasferimento.
  • Il mancato pagamento del prezzo di retrocessione integra inadempimento dell’avente diritto alla retrocessione, ma non consente di qualificare come abusiva, ai fini del risarcimento del danno, la sua permanenza nel possesso del bene oltre la definitività della sentenza di retrocessione.
  • Nell’occupazione senza titolo di un bene immobile, il danno non è in re ipsa: il proprietario deve allegare e provare il pregiudizio subito, salvo che la particolare natura del bene e le circostanze del caso consentano una prova presuntiva sufficiente o una liquidazione equitativa.
  • L’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si sia affatto espresso su una domanda o eccezione; non vi è omessa pronuncia se la questione risulta comunque rigettata implicitamente dal complesso della motivazione.
  • La liquidazione equitativa del danno è ammissibile quando la prova dell’esatto ammontare sia difficoltosa, ma il giudice deve comunque ancorarla a elementi oggettivi e alle peculiarità del bene e della vicenda concreta.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveGiurisdizioneProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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