Sentenza n. 12548/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione di diritto dal concorso per mancata presentazione alle prove di efficienza fisica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, tra gli altri atti, l'esclusione di diritto dal concorso pubblico per l'assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato. L'esclusione era stata comminata in applicazione dell'art. 12, comma 7, del bando, a causa della mancata presentazione alle prove di efficienza fisica fissate per il 25 febbraio 2026. Nel corso del giudizio il ricorrente, ammesso con riserva alla prova fisica, ha dichiarato di non avere intenzione di impugnare l'esito negativo della prova e, pertanto, di avere perso interesse alla decisione della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal difensore in udienza. Il giudice ha affermato di non poter valutare d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire e che il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino a quando la causa è trattenuta per la decisione, potendo rinunciare al ricorso o dichiarare di non avere più interesse. Poiché il ricorrente non intendeva contestare l'esito negativo della prova fisica, non residuava un interesse concreto e attuale alla decisione sull'esclusione originaria. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi connessi all'andamento complessivo della vicenda e alla materia del contenzioso.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, del bando di concorso
La disposizione del bando costituiva il fondamento dell'esclusione di diritto conseguente alla mancata presentazione alle prove di efficienza fisica.
art. 100 c.p.c.
Il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione comporta l'impossibilità di proseguire utilmente il giudizio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; il giudice non può sostituirsi d'ufficio alla parte nella valutazione di tale interesse.
- Quando il ricorrente, ammesso con riserva a una prova selettiva, dichiara di non voler contestare l'esito negativo della prova, viene meno l'utilità concreta della decisione sull'originaria esclusione e il ricorso contro quest'ultima diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 1535/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 1596/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 1597/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 12517/2026 - Roma, Sezione 3T
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 12518/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 12519/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →