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Sentenza

Sentenza n. 130/2026 - Parma, Sezione 1

per la declaratoria di illegittimità del silenzio-diniego serbato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - Sede di Reggio Emilia, nonché – in generale – dall’I.N.P.S. (Sede Centrale), all’istanza di accesso ai documenti amministrativi trasmessa a mezzo pec in data 24 ottobre 2025, nell’interesse di -OMISSIS-. .........per l’accertamento del diritto del ricorrente, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione relativa alla propria domanda di pensione di inabilità di privilegio, presentata il 26 agosto 2022 alla sede INPS di Reggio Emilia (numero di pratica domus -OMISSIS-), inclusi gli atti interni ed ogni ulteriore informazione utile, ......per la condanna delle amministrazioni all’esibizione ed estrazione di copia di tutta la documentazione relativa alla domanda di pensione di inabilità di privilegio, inclusi gli atti interni ed ogni ulteriore informazione utile, oltre a fornire un aggiornamento circa lo stato del procedimento conseguente alla summenzionata domanda.

Giustizia amministrativa202500769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso documentale del 24 ottobre 2025 relativa alla domanda di pensione privilegiata di inabilità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già dipendente dell'Esercito Italiano collocato in congedo e titolare di una domanda di pensione privilegiata di inabilità presentata all'INPS di Reggio Emilia il 26 agosto 2022, aveva già ottenuto dall'INPS parte della documentazione a seguito di un precedente giudizio di accesso. Dopo l'espletamento della visita medico-legale del 29 aprile 2025 e il decorso dei termini per la definizione della procedura, non aveva ricevuto aggiornamenti sullo stato della pratica. Presentava quindi una nuova istanza di accesso, chiedendo copia della documentazione successiva a quella già trasmessa, inclusi gli atti interni e ogni informazione utile, nonché un aggiornamento sul procedimento. Decorso il termine di trenta giorni senza risposta, impugnava il silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990. Deduceva: l'applicabilità della disciplina generale dell'accesso documentale all'INPS; la conformità dell'istanza ai requisiti previsti dal regolamento dell'Istituto, anche quanto all'individuazione dei documenti, alle modalità di accesso e alla motivazione; la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, nonché del necessario nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la tutela della propria posizione previdenziale, anche ai fini dell'eventuale esercizio di rimedi amministrativi o giurisdizionali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta riguardasse documenti nella disponibilità dell'INPS, sufficientemente individuati e direttamente riferibili alla posizione personale del richiedente. La pretesa è stata qualificata come accesso difensivo, poiché strumentale alla conoscenza dello stato della domanda pensionistica e alla cura o difesa della posizione previdenziale. Il Collegio ha precisato che l'istante non deve dimostrare una lesione già verificatasi, ma deve rappresentare in modo puntuale il collegamento necessario tra documenti e situazione giuridica da tutelare; non è invece richiesta la prova dell'ammissibilità o della decisività dei documenti in un eventuale giudizio futuro. Nel caso concreto tale nesso risultava adeguatamente dimostrato, anche perché l'istruttoria medica era stata completata, i termini procedimentali erano decorsi e la documentazione era circoscritta alla pratica pensionistica del ricorrente. Il silenzio-rigetto è stato dichiarato illegittimo e l'INPS è stato ordinato di consentire l'accesso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Emilia, con facoltà di delega. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina generale del diritto di accesso ai documenti amministrativi, applicabile alla richiesta rivolta all'INPS.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Fondamento dell'accesso difensivo, subordinato alla sussistenza di un nesso di necessaria strumentalità tra documenti richiesti e cura o difesa di una situazione giuridicamente tutelata.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il decorso di trenta giorni dalla richiesta senza risposta determina il silenzio-rigetto, impugnabile davanti al giudice amministrativo.

  • art. 116 c.p.a.

    Rito utilizzabile per contestare il diniego, espresso o tacito, di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda […] dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta

    Consente al giudice di ordinare l'esibizione dei documenti e di nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale inottemperanza.

Massime di principio

  • L'accesso difensivo richiede che l'istante rappresenti in modo puntuale e specifico il nesso di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la cura o difesa di una situazione giuridicamente tutelata; non è necessario dimostrare una lesione già attuale né provare in anticipo l'ammissibilità o la decisività dei documenti in un eventuale giudizio.
  • Il nesso di strumentalità è sufficientemente rappresentato quando i documenti sono riferibili a una specifica pratica amministrativa personale, sono agevolmente individuabili e la loro conoscenza è funzionale a verificare lo stato del procedimento e a valutare l'esercizio di rimedi amministrativi o giurisdizionali.
  • Nel giudizio sull'accesso, l'amministrazione e il giudice non devono valutare l'utilità concreta, l'influenza o la decisività del documento nell'eventuale giudizio principale, salvo il caso di assoluta e manifesta mancanza di collegamento o di uso pretestuoso dell'accesso.
  • Il soggetto direttamente interessato da una pratica pensionistica detenuta dall'INPS è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione della relativa documentazione e può agire ai sensi dell'art. 116 c.p.a.
  • In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio-rigetto sull'accesso, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esibizione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTutela cautelare
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad acta

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