Cassazione Civile, Ordinanza n. 13372/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro con cui l'ufficio aveva aumentato il valore dichiarato di un compendio immobiliare adibito a residence-albergo sito in Aprilia, oggetto di compravendita notarile del 25 giugno 2007, ritenendo che il valore normale fosse superiore a quello dichiarato. I contribuenti impugnavano l'atto sostenendo, da un lato, che la rettifica avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento al contratto preliminare registrato nel 2004, dall'altro che il maggiore valore dell'immobile dipendeva da rilevanti opere di ristrutturazione e valorizzazione eseguite dalla promittente acquirente e poi rimborsate, soggette a IVA, con conseguente applicazione del principio di alternatività IVA-registro e dell'imposta di registro in misura fissa ex art. 40 d.P.R. 131/1986. La CTP accoglieva solo in parte, ma la CTR riformava la decisione ritenendo che il prezzo definitivo fosse quello pattuito nel preliminare e che i costi di ristrutturazione, inerenti a prestazioni di servizi rese nell'esercizio d'impresa, fossero assoggettati a IVA; da ciò traeva l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo avverso tale decisione; tuttavia, nel corso del giudizio, comunicava che la definizione agevolata richiesta dalla società contribuente si era perfezionata e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito del motivo di ricorso perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e della conseguente rinuncia ai ricorsi pendenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. La Corte ha inoltre osservato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non opera l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 40 d.P.R. n. 131/1988
Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa
La CTR aveva ritenuto applicabile il principio di alternatività IVA-registro, con conseguente tassazione in misura fissa dell'atto in quanto collegato a prestazioni di servizi assoggettate a IVA.
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 163
La definizione agevolata della controversia comporta anche l'obbligo per l'aderente di rinunciare ai ricorsi pendenti; il perfezionamento della procedura ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge
Nel giudizio estinto le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disposizione; la Corte richiama la norma nel regolare il regime delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica al caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, perché la norma è eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 378 cod. proc. civ.
Richiamato solo per il deposito di memorie difensive in prossimità della decisione.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia, quando perfezionata e accompagnata dalla rinuncia ai ricorsi pendenti, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di cassazione, rendendo superfluo l'esame del merito.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si estende al caso di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, poiché la previsione ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente.
- Nel giudizio estinto, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale del processo tributario, salvo diversa previsione di legge.
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