Sentenza n. 1380/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Bologna che ha dichiarato irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale valido dal 6 marzo 2025 al 6 dicembre 2025, aveva presentato il 9 gennaio 2026 domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva dichiarato l’istanza irricevibile ritenendo, da un lato, che il richiedente avesse già fruito del periodo massimo di nove mesi di lavoro stagionale sul territorio nazionale e, dall’altro, che la conversione fosse stata richiesta senza il preventivo nulla osta dello Sportello unico, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative. In corso di giudizio l’Amministrazione ha inoltre contestato la presentazione della domanda mediante un modulo online non corretto e l’invio del kit postale a un’autorità non competente; tali profili non erano però indicati nel provvedimento impugnato né risultavano provati mediante la produzione del modello utilizzato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento, facendo salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione. Ha ritenuto erroneo il presupposto secondo cui il periodo di novanta giorni, o il limite di nove mesi, costituisse un limite preclusivo alla conversione: la permanenza minima richiesta rappresenta invece una condizione per poter presentare la domanda. Ha inoltre rilevato che, per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. f), punto 6, d.l. n. 145/2024, le richieste di conversione dei lavoratori stagionali non sono più soggette ai limiti numerici delle quote di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. Il diniego è stato quindi ritenuto privo di adeguata motivazione. Le ulteriori irregolarità formali dedotte dall’Amministrazione soltanto nella relazione difensiva non potevano integrare la motivazione del provvedimento, non erano state provate e, comunque, apparivano regolarizzabili e non idonee a rendere inammissibile la domanda, anche considerando il mancato adeguamento del portale dello Sportello unico alla nuova disciplina. Il TAR ha altresì ravvisato la violazione del diritto di partecipazione al procedimento, non trattandosi di attività vincolata. Le spese sono state compensate, in ragione della non corretta proposizione della domanda di conversione imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, sentite le parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico
Richiamato nel provvedimento impugnato quale fondamento della necessità del preventivo nulla osta per la conversione.
art. 1, comma 1, lett. f), punto 6, d.l. n. 145/2024
Ha eliminato, secondo il TAR, l’assoggettamento delle richieste di conversione presentate dai lavoratori stagionali ai limiti numerici delle quote.
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Prevede i limiti numerici connessi alla disponibilità delle quote, non più applicabili alle conversioni dei lavoratori stagionali secondo la disciplina richiamata.
Massime di principio
- Il periodo minimo di permanenza richiesto per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale costituisce una condizione minima per presentare la domanda e non un limite massimo o una causa preclusiva della conversione.
- A seguito della modifica normativa richiamata dal giudice, le richieste di conversione del permesso di soggiorno presentate dai lavoratori stagionali non sono soggette ai limiti numerici delle quote previste dall’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998.
- L’Amministrazione non può fondare in giudizio il diniego su ragioni formali o procedurali non esplicitate nel provvedimento impugnato; tali ragioni devono essere indicate nell’atto e adeguatamente provate.
- Le irregolarità relative al modulo utilizzato o all’invio della domanda non rendono automaticamente inammissibile una richiesta di conversione quando siano regolarizzabili e risultino comunque sussistenti i presupposti sostanziali per la permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
- L’omessa partecipazione procedimentale non è giustificata dalla natura vincolata dell’attività amministrativa quando l’Amministrazione debba verificare presupposti sostanziali e valutare la regolarizzabilità di eventuali irregolarità formali.
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