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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24838/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta contro il precetto intimato per un credito di origine risalente a un decreto ingiuntivo non opposto del 1986, successivamente ceduto. La società debitrice ha eccepito, tra l'altro, la prescrizione del credito. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che la prescrizione fosse stata interrotta e sospesa dagli atti del processo esecutivo immobiliare iniziato nel 1991. La corte d'appello, invece, ha ritenuto che la procedura esecutiva fosse stata dichiarata improseguibile per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento e che, in tale ipotesi, l'effetto interruttivo del pignoramento fosse soltanto istantaneo e con efficacia retroattiva; di conseguenza ha dichiarato prescritto il credito. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per non avere considerato l'intervento del 2009 nel procedimento esecutivo; 2) violazione degli stessi articoli per non avere attribuito efficacia interruttiva al precetto notificato nel 2011 e alla successiva esecuzione immobiliare; 3) violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto interruttiva la declaratoria di improseguibilità conseguente alla mancata rinnovazione della trascrizione; 4) richiesta di applicazione del prospective overruling.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati perché, una volta dichiarata improseguibile la procedura esecutiva per causa imputabile al creditore, l'atto di pignoramento conserva un effetto interruttivo soltanto istantaneo; pertanto l'intervento del 2009 e il precetto del 2011 sono stati reputati tardivi rispetto a un credito già prescritto. Il terzo motivo è stato respinto perché la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento integra, secondo giurisprudenza consolidata, una chiusura anticipata/improseguibilità della procedura. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una critica specifica alla sentenza impugnata e perché il prospective overruling non è applicabile a norme sostanziali come quelle sulla prescrizione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    norma posta a base dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice contro il precetto

  • art. 2943 c.c.

    gli atti di intervento nel processo esecutivo e il precetto possono avere efficacia interruttiva della prescrizione, ma il loro rilievo va coordinato con gli effetti della procedura esecutiva

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dalla Corte come parte del quadro normativo sulla prosecuzione dell'effetto interruttivo nel processo esecutivo

  • art. 2945 c.c.

    riconosciuto come disposizione che disciplina la protrazione degli effetti interruttivi

  • art. 2945 c.c.

    la Corte afferma che, in caso di chiusura anticipata/improseguibilità imputabile al creditore, l'effetto interruttivo del pignoramento resta istantaneo; non si prolunga in modo permanente

  • art. 2668-ter c.c.

    la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento può determinare l'improseguibilità della procedura esecutiva

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    vengono denunciati vizi di violazione di legge e di omesso esame/contraddittoria motivazione nei motivi di ricorso

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nell'esecuzione forzata, l'atto di pignoramento può avere efficacia interruttiva della prescrizione, ma tale effetto non si consolida in senso permanente quando il processo esecutivo si chiuda anticipatamente per una causa imputabile al creditore procedente: in tale evenienza l'interruzione opera soltanto istantaneamente.
  • Se la procedura esecutiva viene dichiarata improseguibile per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, gli atti successivi del creditore non impediscono la prescrizione se intervengono quando il credito deve considerarsi già estinto per decorso del tempo, avuto riguardo alla retroazione degli effetti della chiusura anticipata.
  • La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento non è un fatto neutro, ma può integrare una causa di chiusura anticipata della procedura esecutiva secondo un orientamento consolidato.
  • Il prospective overruling non è invocabile per alterare gli effetti temporali dell'interpretazione di norme sostanziali, come quelle sulla prescrizione, ed è configurabile al più in relazione a mutamenti interpretativi di norme processuali che abbiano inciso sul diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiObbligazioniEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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