Cassazione Civile, Sentenza n. 20579/2020 del 29/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cobal impugnava vari avvisi di accertamento (anni 2004 e 2005) con i quali l'Agenzia recuperava a tassazione costi e detrazioni Iva ritenuti relativi a operazioni inesistenti (fatture emesse da Panico Paolo), nonché contestava sanzioni connesse. Le questioni principali esaminate dalla Corte riguardavano: 1) la validità della notifica degli avvisi quando la relata era stata apposta sul frontespizio e non in calce; 2) la presunta carenza di motivazione degli avvisi per mancata allegazione dei documenti richiamati (art. 7 Statuto del Contribuente); 3) l'effetto di una successiva sentenza penale di assoluzione del rappresentante legale (attea alla deducibilità dei costi secondo art. 14, comma 4-bis legge n. 537/1993 e disposizioni sopravvenute); 4) la insufficiente motivazione della Commissione tributaria regionale circa la sussistenza oggettiva delle operazioni e la valutazione degli elementi probatori (in particolare la trasformazione di indizi in prova e la presunta inversione dell'onere della prova).
La decisione
La Corte ha riunito i procedimenti e ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nei confronti del Ministero delle Finanze (competenza/legittimazione spetta all'Agenzia delle Entrate). Ha ritenuto infondati i profili relativi a vizi di notifica (relata sul frontespizio) e alla mancata allegazione di tutti gli atti richiamati, poiché la relata indicava il numero delle pagine e il contribuente non aveva contestato la completezza dell'atto e/o era già a conoscenza degli atti richiamati. Tuttavia, la Corte ha accolto i motivi connessi all'intervenuta sentenza penale di assoluzione (art. 8 d.l. 2/3/2012 n.16 e art. 14, comma 4-bis legge n.537/1993) e i motivi che censuravano la motivazione della Commissione tributaria regionale circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni: ha ritenuto la motivazione del giudice di merito insufficiente, troppo generica e priva di specifico esame degli elementi probatori, non consentendo di comprendere il ragionamento logico-giuridico alla base della conclusione. Per questi motivi la Corte ha cassato le sentenze impugnate (per i profili accolti) e ha rinviato le cause alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame anche per la liquidazione delle spese di lite. In sintesi: respinti i rilievi sulla notifica e sugli allegati; accolti i rilievi sulla necessità di valutare l'effetto della sentenza penale e sulla carenza di motivazione circa l'inesistenza delle operazioni; conseguente cassazione e rinvio.
Norme richiamate
art. 148 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1972)
l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto
La Corte conferma che la relata deve essere apposta in calce, ma ammette la sanatoria (raggiungimento dello scopo) se la relata sul frontespizio indica il numero delle pagine e il contribuente non contesta la completezza dell'atto
art. 156 cod. proc. civ.
La nullità della notificazione per vizio formale può essere dichiarata se mancano i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo; la Corte precisa i limiti della nullità quando la completezza dell'atto è comunque attestata e non contestata
art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati con la specifica indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche; se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato
L'obbligo di allegazione può essere assolto per relationem solo se l'atto richiamato è noto al contribuente o se l'avviso riproduce il contenuto essenziale dell'atto richiamato
d.lgs. n. 32/2001
Richiamato in tema di motivazione e allegazione degli atti; la Corte ricorda che l'allegazione non è necessaria per atti già noti al contribuente
art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993
Nella determinazione dei redditi ... non sono ammessi in deduzione i costi ... direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo ...; qualora intervenga sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate
Una sentenza penale definitiva di assoluzione può incidere sulla non deducibilità dei costi: se il giudice penale esclude i fatti di reato rilevanti, il giudice tributario deve valutare l'effetto sulla deducibilità e sull'eventuale rimborso
art. 8, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16
Richiamato per l'effetto della pronuncia penale sulle questioni tributarie; la Corte accoglie che l'assoluzione penale sopravvenuta rileva e impone al giudice tributario di accertare la corrispondenza tra la condotta penale e la contestazione tributaria
art. 132 cod. proc. civ. e art. 36, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992
Imposizione del principio motivazionale: la decisione deve esporre i fatti rilevanti, il percorso logico-giuridico e le ragioni che giustificano la decisione; la mancata motivazione specifica integra motivo di cassazione
artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ.
Norme sul valore della prova e sull'onere della prova; la Corte richiama che l'onere della prova non può essere indebitamente spostato sul contribuente e che le prove indiziarie devono avere gravità, precisione e concordanza
art. 39, d.P.R. n. 600/1973 e art. 54, d.P.R. n. 633/1972
Richiamati in tema di presunzioni e onere probatorio nella determinazione di basi imponibili e IVA; la Corte richiede adeguata motivazione quando si procede a rettifiche
art. 109 TUIR; artt. 21 e 26 d.P.R. n. 633/1972
Norme relative alla deducibilità dei costi e alla dichiarazione IVA; la loro applicazione richiede un'esplicita e motivata valutazione dei fatti da parte del giudice tributario
Massime di principio
- La notifica con relata apposta sul frontespizio non è automaticamente nulla: se il frontespizio riporta il numero complessivo delle pagine e il contribuente non contesta la completezza, la notificazione può considerarsi validamente perfezionata (sanatoria per raggiungimento dello scopo).
- L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso (art. 7 Statuto del contribuente) può essere assolto per relationem solo se l'atto richiamato è noto al destinatario o se l'avviso riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati; in mancanza, l'atto può essere viziato.
- Una sentenza penale definitiva di assoluzione relativa a fatti connessi agli elementi passivi contestati in sede tributaria può incidere sulla non deducibilità dei costi: il giudice tributario deve verificare la corrispondenza tra i fatti penali e le contestazioni tributarie e rivalutare la posizione fiscale del contribuente.
- La Commissione tributaria (o il giudice di merito) deve motivare in modo compiuto e specifico quando conclude per l'inesistenza oggettiva di operazioni: richiamare genericamente il processo verbale o limitarsi ad elencare rilievi dell'ufficio è insufficiente e può determinarne la cassazione.
- L'onere della prova resta gravante sull'amministrazione finanziaria: la decisione non può fondarsi su indizi generici; gli elementi indiziari devono avere gravità, precisione e concordanza per giustificare la ripresa a tassazione.
- Se è pendente o è intervenuta una pronuncia penale rilevante, il contribuente deve dedurre tempestivamente la rilevanza di quella pronuncia nel processo tributario; il giudice tributario dovrà valutare se sospendere il giudizio o, comunque, considerare l'effetto della pronuncia penale.
- In caso di vizio di motivazione o di mancato esame di elementi essenziali, la Corte di cassazione tende a cassare e rinviare al giudice di merito perché compia una nuova istruttoria e dia adeguata motivazione, compresa la valutazione dell'eventuale rimborso disposto da norme speciali in caso di assoluzione penale.
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