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Sentenza

Sentenza n. 2586/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per il Lazio, Sezione II quater, n. 9480 del 5 giugno 2023, resa inter partes, concernente un provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive.

Giustizia amministrativa202400033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive, adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 15 l.r. Lazio n. 15/2009

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a due corpi di fabbrica di rilevanti dimensioni, deducendo in primo grado e in appello, tra l’altro, l’assenza o l’erronea considerazione di vincoli archeologici, paesaggistici e sismici, la compatibilità urbanistica dell’intervento con la classificazione dell’area come “Paesaggio Agrario di Continuità”, la natura espropriativa e la decadenza del vincolo urbanistico, nonché la conformità dell’immobile alla normativa antisismica. In appello ha inoltre lamentato l’omessa pronuncia del TAR sui motivi dedotti, la violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la nuova ordinanza di demolizione contenesse un apparato motivazionale diverso da quello della precedente ordinanza del 2011 e dal diniego di sanatoria del 2011. La ricorrente ha quindi chiesto la riforma della sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso e l’annullamento degli atti impugnati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: la sentenza di primo grado non era affetta da omessa pronuncia, poiché il vizio ricorre solo quando un motivo non sia stato esaminato in alcun modo e non anche quando la decisione sia implicitamente desumibile da affermazioni incompatibili con la censura. In ogni caso, l’omessa pronuncia non impone necessariamente l’annullamento con rinvio, potendo il giudice d’appello integrare la motivazione o decidere direttamente nel merito. L’ordinanza di demolizione è stata ritenuta adeguatamente motivata mediante l’identificazione catastale dell’immobile, la descrizione delle opere abusive e l’indicazione della normativa violata. Il Collegio ha inoltre ribadito che la repressione degli abusi edilizi costituisce attività vincolata: una volta accertata l’abusività dell’opera e consolidato il diniego di sanatoria, l’ordine di demolizione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né un ulteriore contraddittorio procedimentale. La dedotta differenza tra la motivazione della nuova ordinanza e quella degli atti del 2011 non incide sulla legittimità sostanziale dell’ordine, fondato sull’assenza del titolo edilizio e sulla natura abusiva delle opere. I motivi relativi ai vincoli paesaggistici, urbanistici e sismici sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché non avrebbero potuto determinare l’annullamento dell’ordine demolitorio, autonomamente fondato sulla mancanza del titolo edilizio e sull’abusività delle opere. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordine di demolizione delle opere edilizie abusive; il potere repressivo è vincolato una volta accertata l’abusività dell’intervento.

  • art. 15 l.r. Lazio n. 15/2009

    Richiamato quale ulteriore fondamento regionale dell’ordinanza di demolizione.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente e respinta con provvedimento divenuto non impugnato.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione dell’ordinanza è stato ritenuto assolto mediante identificazione dell’immobile, descrizione delle opere abusive e indicazione della normativa violata.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non impone la comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione dell’ordine di demolizione, trattandosi di esercizio vincolato del potere repressivo edilizio.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato nel consolidato orientamento secondo cui l’ordine di demolizione, quale atto vincolato, non può essere annullato per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è applicabile al processo amministrativo; la sua violazione può essere sanata dal giudice d’appello mediante integrazione della motivazione o decisione diretta nel merito.

  • art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    Invocato dall’appellante con riguardo alla fascia paesaggistica dei corsi d’acqua, ma non esaminato nel merito perché la relativa censura è stata ritenuta priva di interesse.

  • art. 136, lett. d), d.lgs. 42/2004

    Invocato dall’appellante in relazione alla pretesa insussistenza di una bellezza panoramica, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

Massime di principio

  • L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi ha natura vincolata; una volta accertata l’abusività dell’opera e consolidato il diniego della sanatoria, l’amministrazione è tenuta ad adottare l’ordine di demolizione senza necessità di una nuova valutazione discrezionale degli interessi coinvolti.
  • L’ordine di demolizione è adeguatamente motivato quando identifica l’immobile, descrive le opere abusive e indica i presupposti normativi e fattuali della contestazione; non è necessaria un’ulteriore motivazione sulle ragioni di interesse pubblico o sul bilanciamento con l’interesse del privato.
  • Per l’adozione di un ordine di demolizione, in quanto atto vincolato, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento; l’omissione del contraddittorio procedimentale non determina l’annullamento dell’atto quando l’abusività dell’opera è accertata.
  • L’omessa pronuncia del giudice di primo grado non comporta automaticamente l’annullamento con rinvio: il giudice d’appello può integrare la motivazione della sentenza oppure decidere direttamente la controversia nel merito.
  • Le censure riguardanti vincoli paesaggistici, urbanistici o sismici sono inammissibili per difetto di interesse quando, anche se fondate, non potrebbero incidere sull’autonoma legittimità dell’ordine demolitorio fondato sulla mancanza del titolo edilizio e sull’accertata abusività dell’opera.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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