Cassazione Penale, Sentenza n. 19489/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che li aveva condannati per plurimi furti o tentativi di furto aggravati. I motivi principali contestano: 1) la qualificazione del garage (e di altri locali) come "pertinenza" della privata dimora ai fini dell'art. 624-bis c.p.; 2) la configurabilità dell'aggravante per uso di violenza sulle cose (manomissione della saracinesca) e la valutazione probatoria su tale punto; 3) il mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62, n.4 c.p. (lucro di speciale tenuità) in relazione al valore dei beni sottratti; 4) la mancata esclusione della recidiva (art. 99 c.p.) e la sua motivazione; 5) la qualificazione del reato come commesso in tempo di notte e la sussistenza della circostanza aggravante (art. 61 n.5 c.p.); 6) errori nella determinazione del reato più grave e nella quantificazione degli aumenti per continuazione. Le doglianze, in buona parte, sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio o censurano la motivazione dei giudici del merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Il Collegio ha ritenuto corretta la qualificazione del garage (e di locali parrocchiali/depositi) quale pertinenza della privata dimora o della parrocchia, in linea con la giurisprudenza consolidata che privilegia il collegamento funzionale/servente e non richiede necessariamente la stessa titolarità o contiguità fisica stretta. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione, operata dai giudici di merito, sulla manomissione della saracinesca come violenza sulle cose e sulle circostanze aggravanti (notte, tecniche di effrazione), rigettando le censure che chiedevano una mera riconsiderazione del merito probatorio. Sono stati altresì respinti i rilievi circa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 e circa l'omessa esclusione della recidiva, nonché le doglianze formali sulla determinazione della pena (refuso sugli aumenti) che non hanno pregiudicato la posizione dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Il furto commesso in luogo destinato a privata dimora o nelle sue pertinenze sussiste anche quando il luogo da cui si sottraggono i beni (es. garage, deposito) sia funzionalmente asservito all'abitazione o fornisca utilità economica all'immobile principale; non è necessario che vi sia identica titolarità o stretta contiguità fisica, purché sussista un collegamento funzionale durevole.
art. 625 n. 2 cod. pen.
Richiamata come normativa relativa all'aggravante per uso di violenza sulle cose; la Corte ha ritenuto che la manomissione della saracinesca sia idonea a integrare la violenza sulle cose ai fini aggravanti, purché la valutazione sia sostenuta da adeguata motivazione dei giudici del merito.
art. 62 n. 4 cod. pen.
L'attenuante per lucro di speciale tenuità richiede una valutazione del valore del bene e del pregiudizio complessivo; la Corte ha ritenuto che i giudici del merito abbiano correttamente valutato l'incisività della condotta e che la richiesta non fosse meritevole in base al compendio probatorio.
art. 99 cod. pen.
La recidiva contestata deve essere adeguatamente motivata; nella fattispecie la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dei giudici di merito circa la personalità e la pericolosità sociale degli imputati e la correlazione criminologica con i precedenti.
art. 61 n. 5 cod. pen.
La commissione del reato in tempo di notte può integrare la circostanza aggravante della minorata difesa ma richiede che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia spiegato adeguatamente l'effetto aggravante in relazione alle modalità operative.
art. 817 cod. civ.
Richiamato per il concetto civilistico di pertinenza (cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento), utile a chiarire il parametro interpretativo della pertinenza anche in campo penale: conta la destinazione funzionale durevole, non solo la contiguità spaziale o titolarità.
Massime di principio
- Per l'integrazione dell'art. 624-bis c.p. non è necessario che la pertinenza sia nella stessa titolarità o adiacente fisicamente all'abitazione: conta il collegamento funzionale e il servizio durevole al domicilio (es. garage, depositi parrocchiali).
- La configurabilità dell'aggravante per violenza sulle cose può sussistere anche in assenza di rottura visibile: la manomissione (es. forzatura o alterazione del sistema di chiusura) è valutabile come violenza, purché i giudici del merito diano motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- La qualificazione del fatto come commesso "in tempo di notte" può integrare la circostanza aggravante della minorata difesa se è dimostrato che la difesa pubblica o privata è stata concretamente ostacolata; la presenza di videosorveglianza non esclude in automatico l'aggravante se le modalità facilitano l'azione criminosa.
- Le questioni attinenti alla valutazione dei fatti e del valore dei beni (per l'attenuante di speciale tenuità) sono essenzialmente di merito: la Cassazione interviene solo per carenze gravi e manifeste nella motivazione, non per rivalutazioni probatorie ordinarie.
- La contestazione della recidiva richiede una motivazione puntuale; tuttavia, ove la motivazione del merito ricostruisca la personalità e la pericolosità dell'imputato e la correlazione criminologica con precedenti, la Cassazione può ritenere la motivazione sufficiente.
- Errori formali nei calcoli degli aumenti di pena (refusi) non determinano automaticamente la cassazione se l'errore non lede la posizione del condannato e il risultato finale è favorevole o non peggiorativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19436/2025 del 26/05/2025
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19437/2025 del 26/05/2025
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19438/2025 del 26/05/2025
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19439/2025 del 26/05/2025
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19440/2025 del 26/05/2025
- Sentenza penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19441/2025 del 26/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →