Sentenza del 28/01/2020 n. 938 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 5/2020 Ruolo esattoriale - Istanza di sgravio - Diniego dell'Ufficio - Impugnabilità - Limiti- Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del diniego di sgravio relativo alla cartella di pagamento n. 0712017 XXX e contestuale ricorso relativo ad un avviso di addebito (crediti INPS). La CTR ha esaminato se il diniego di autotutela potesse essere sindacato dal giudice tributario e se le cartelle fossero state regolarmente notificate. È stata altresì sollevata la questione del difetto di giurisdizione per l'avviso di addebito relativo a crediti previdenziali.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle entrate riscossione è stato accolto. In via preliminare la CTR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto all'avviso di addebito relativo a crediti INPS. Quanto al diniego di sgravio della cartella n. 0712017 XXX, è stato ritenuto legittimo: la cartella risultava regolarmente notificata via PEC in data 8/9/2017, pertanto il contribuente avrebbe dovuto impugnare l'atto originario nei termini e non poteva far valere in sede di giudizio tributario, tramite il ricorso contro il diniego di autotutela, questioni di merito già precluse dalla definitività dell'atto. La sentenza di primo grado è stata riformata e le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
Il diniego di autotutela non rientra nell'ambito di impugnabilità previsto dall'art. 19; non è ammesso un sindacato generalizzato sulla fondatezza dell'atto impositivo divenuto definitivo.
Cass. sez. un., 16/02/2009, n. 3698
Principio secondo cui il rifiuto di ritirare un atto impositivo definitivo non è impugnabile per evitare che venga riaperta la valutazione sulla legittimità dell'atto ormai definitivo, avuto riguardo alla discrezionalità dell'autotutela.
Cass. ord., 28/03/2018, n. 7616
Conferma che il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela è limitato a profili relativi alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio del potere di rimozione dell'atto.
Cass. 20/02/2015, n. 3442
Ulteriore richiamo alla limitazione del sindacato giudiziario sul diniego di autotutela, che non può essere impiegato per rimettere in discussione la pretesa tributaria nel merito.
Corte costituzionale, sent. 13/07/2017, n. 181
Dichiarazione di costituzionalità della configurazione dell'autotutela tributaria e del relativo sindacato limitato in sede giurisdizionale.
Cassazione civile, sez. VI, 23/07/2018, n. 19503
Richiamata come criterio di decisione per pervenire alla soluzione più semplice e dirimente nel contenzioso tributario.
Massime di principio
- Il diniego di sgravio (autotutela) non può essere usato come veicolo per riaprire in giudizio tributario questioni di merito relative a un atto impositivo ormai definitivo: il sindacato è limitato ai profili concernenti l'illegittimità del rifiuto in relazione a ragioni di rilevante interesse generale.
- Se l'atto impositivo è stato regolarmente notificato (es. documentazione di notifica via PEC), il contribuente deve impugnarlo nei termini ordinari; la mancata impugnazione impedisce di far valere quelle censure nel giudizio sul diniego di sgravio.
- Il contribuente che ricorra contro un diniego di autotutela deve specificare ragioni di interesse generale che giustifichino la rimozione dell'atto; deduzioni meramente riguardanti vizi dell'atto impositivo non sono sufficienti.
- Questioni di giurisdizione (es. crediti previdenziali spettanti all'INPS) devono essere rilevate e gestite correttamente: il giudice tributario può dichiarare il difetto di giurisdizione quando l'estratto di ruolo o gli atti dimostrino che la materia è devoluta ad altro giudice.
- La prova della regolare notifica è determinante: l'Amministrazione che dimostri la notifica nei modi idonei (ad es. PEC) neutralizza eccezioni tardive del contribuente relative alla mancata consegna dell'originale.
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