Sentenza n. 5936/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della comunicazione pec del 24 dicembre 2024 inviata alla ricorrente, con cui Terna ha disposto, in relazione all’impianto di Celano, la revoca della qualifica dai mercati MGP/MI e MSD, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione PEC con cui Terna ha disposto la revoca della qualifica di un impianto dai mercati MGP/MI e MSD
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la comunicazione PEC del 24 dicembre 2024, con la quale Terna aveva disposto, relativamente al proprio impianto, la revoca della qualifica dai mercati MGP/MI e MSD, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, con atto del 15 settembre 2025 sottoscritto dal difensore e dal legale rappresentante, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese. La rinuncia è stata notificata alle controparti. Terna ha aderito alla rinuncia e alla compensazione delle spese; le altre parti non si sono opposte.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto integrati i presupposti della rinuncia: dichiarazione proveniente dalla parte o da difensore munito di mandato, deposito dell'atto e conoscenza formale delle controparti mediante notificazione, in assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'adesione di Terna e della costituzione meramente formale delle altre parti.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La rinuncia al ricorso richiede una dichiarazione della parte o del difensore munito di mandato speciale, il deposito presso la segreteria o la dichiarazione in udienza, la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e l'assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio.
art. 84, comma 2, c.p.a.
La regola tendenziale in materia di spese è derogabile quando ricorrono ragioni che giustificano la compensazione, nella specie individuate nell'adesione di una parte e nella costituzione meramente formale delle altre.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, quando ne ricorrono i presupposti, determina l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso può essere proposta in ogni stato e grado mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, depositata presso la segreteria o resa in udienza e verbalizzata.
- La rinuncia al ricorso deve essere portata formalmente a conoscenza delle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; il processo si estingue se le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongono ritualmente.
- La dichiarazione di rinuncia, una volta validamente proposta e non seguita da opposizione delle parti interessate, comporta l'estinzione del giudizio senza che il giudice debba esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- La compensazione delle spese può essere disposta in deroga alla regola tendenziale di cui all'art. 84, comma 2, c.p.a., quando una parte aderisce alla richiesta di compensazione e le altre parti si sono costituite solo formalmente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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