Cassazione Penale, Sentenza n. 23742/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del Tribunale di Palermo che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta il 7/11/2022 nei confronti del ricorrente per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva violazioni di legge e vizio motivazionale cumulativo riguardo ai gravi indizi di colpevolezza: in particolare contestava la ricostruzione del sodalizio e il suo ruolo direttivo, denunciava un'interpretazione distorta delle intercettazioni (che a suo avviso sarebbero neutre e prive di riscontri individualizzanti) e segnalava discrepanze indiziarie, ivi comprese lamentele dell'indagato sul comportamento del cugino (Marsalone classe '76) e presunte dichiarazioni del fornitore calabrese Brancatisano che non avrebbe avuto contatti con il vertice associativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari (impossibilità di riesaminare fatti e valutazioni di merito salvo manifesta illogicità o violazione di legge) e ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta coerente e non manifestamente illogica: il giudice di merito aveva ricostruito un sodalizio dedito al traffico di cocaina, hashish e marijuana a Palermo (giu 2019-ott 2020), con organizzazione gerarchica, cassa comune, base logistica (la struttura "Big Sport") e rapporti con fornitori calabresi (Brancatisano e Mollica). Il ricorrente sarebbe subentrato nella direzione operativa dopo l'arresto del cugino (21/09/2020) e avrebbe curato rapporti con spacciatori finali e fornitori, avvalendosi anche di una collaboratrice (Pace) per approvvigionamento e staffetta. Le intercettazioni, i servizi di polizia giudiziaria e i sequestri/arrestate in flagranza sono stati ritenuti concordanti. Le censure del ricorrente sono state considerate una richiesta di rivalutazione di merito e/o aspecifiche e non autosufficienti (mancanza di allegazione delle dichiarazioni di Brancatisano o di riserva di deposito). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Non è stata disposta la rimessione in libertà; copia della decisione è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Natura del reato contestato quale gravità dei fatti al centro della misura cautelare; usata come indicazione della fattispecie di riferimento per l'applicazione della custodia cautelare
art. 416-bis cod. pen. e art. 80, comma 2, lett. b) T.U. stup.
Riferimento alle aggravanti associative: nel caso di specie tali aggravanti erano state escluse in sede di provvedimento cautelare originario
art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza)
Parametro sostanziale per valutare la sussistenza del fumus del reato necessario per la misura cautelare; la Cassazione verifica la congruenza della motivazione sui gravi indizi rispetto ai canoni logici e giuridici
art. 274 cod. proc. pen. (esigenze cautelari)
Parametro per valutare le esigenze cautelari; la Corte ha ricordato che l'accertamento delle esigenze è rimesso al giudice di merito
art. 292 cod. proc. pen. (disposizioni sull'ordinanza di custodia)
La motivazione del provvedimento di riesame deve conformarsi al modello strutturale previsto da tale articolo; il riesame controlla requisiti formali e presupposti della legittimità del provvedimento coercitivo
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (limiti di enunciazione dei motivi in cassazione)
Richiama il limite di enunciazione sintetica del motivo nel ricorso per cassazione; il ricorso era formulato nei limiti strettamente necessari
art. 546 cod. proc. pen. (modulo motivazionale)
Il modulo di motivazione di riferimento per le decisioni giudiziarie, richiamato come modello strutturale adattato alle pronunce cautelari
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (autosufficienza degli atti nuovi in cassazione)
Richiesta di specificità e autosufficienza della documentazione allegata al ricorso; la mancata allegazione delle dichiarazioni di Brancatisano ha reso la censura non autosufficiente
art. 616 cod. proc. pen. (spese e ammende per ricorso inammissibile)
Consentita la condanna alle spese processuali e all'ammenda per il ricorso ritenuto inammissibile; la Corte ha quantificato in euro 3.000 l'ammenda
art. 94, comma 1-ter e 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. (comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario)
Obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non determini la rimessione in libertà
Massime di principio
- La Corte di cassazione in materia di misure cautelari ha potere limitato: non può rivedere i fatti o rivalutare le prove salvo che emerga manifesta illogicità, travisamento incontestabile della prova o violazione di norme.
- Le decisioni del giudice del riesame devono offrire una motivazione coerente che raccordi gli elementi indiziari (intercettazioni, servizi di polizia, sequestri, arresti) in un quadro unitario; l'assenza di questa motivazione può rendere il provvedimento annullabile in cassazione.
- Le intercettazioni vanno valutate in concreto dal giudice di merito; un'interpretazione alternativa in cassazione è ammissibile solo se si dimostra un travisamento della prova chiaro e decisivo.
- Le censure fondate su nuovi elementi documentali devono essere autosufficienti e materialmente allegate al ricorso per essere prese in considerazione in cassazione (art. 165-bis disp. att.).
- Contestazioni generiche o che mirano a una diversa valutazione delle stesse risultanze già esaminate dal giudice del merito sono inammissibili in cassazione.
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