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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23742/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del Tribunale di Palermo che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta il 7/11/2022 nei confronti del ricorrente per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva violazioni di legge e vizio motivazionale cumulativo riguardo ai gravi indizi di colpevolezza: in particolare contestava la ricostruzione del sodalizio e il suo ruolo direttivo, denunciava un'interpretazione distorta delle intercettazioni (che a suo avviso sarebbero neutre e prive di riscontri individualizzanti) e segnalava discrepanze indiziarie, ivi comprese lamentele dell'indagato sul comportamento del cugino (Marsalone classe '76) e presunte dichiarazioni del fornitore calabrese Brancatisano che non avrebbe avuto contatti con il vertice associativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari (impossibilità di riesaminare fatti e valutazioni di merito salvo manifesta illogicità o violazione di legge) e ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta coerente e non manifestamente illogica: il giudice di merito aveva ricostruito un sodalizio dedito al traffico di cocaina, hashish e marijuana a Palermo (giu 2019-ott 2020), con organizzazione gerarchica, cassa comune, base logistica (la struttura "Big Sport") e rapporti con fornitori calabresi (Brancatisano e Mollica). Il ricorrente sarebbe subentrato nella direzione operativa dopo l'arresto del cugino (21/09/2020) e avrebbe curato rapporti con spacciatori finali e fornitori, avvalendosi anche di una collaboratrice (Pace) per approvvigionamento e staffetta. Le intercettazioni, i servizi di polizia giudiziaria e i sequestri/arrestate in flagranza sono stati ritenuti concordanti. Le censure del ricorrente sono state considerate una richiesta di rivalutazione di merito e/o aspecifiche e non autosufficienti (mancanza di allegazione delle dichiarazioni di Brancatisano o di riserva di deposito). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Non è stata disposta la rimessione in libertà; copia della decisione è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Natura del reato contestato quale gravità dei fatti al centro della misura cautelare; usata come indicazione della fattispecie di riferimento per l'applicazione della custodia cautelare

  • art. 416-bis cod. pen. e art. 80, comma 2, lett. b) T.U. stup.

    Riferimento alle aggravanti associative: nel caso di specie tali aggravanti erano state escluse in sede di provvedimento cautelare originario

  • art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza)

    Parametro sostanziale per valutare la sussistenza del fumus del reato necessario per la misura cautelare; la Cassazione verifica la congruenza della motivazione sui gravi indizi rispetto ai canoni logici e giuridici

  • art. 274 cod. proc. pen. (esigenze cautelari)

    Parametro per valutare le esigenze cautelari; la Corte ha ricordato che l'accertamento delle esigenze è rimesso al giudice di merito

  • art. 292 cod. proc. pen. (disposizioni sull'ordinanza di custodia)

    La motivazione del provvedimento di riesame deve conformarsi al modello strutturale previsto da tale articolo; il riesame controlla requisiti formali e presupposti della legittimità del provvedimento coercitivo

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (limiti di enunciazione dei motivi in cassazione)

    Richiama il limite di enunciazione sintetica del motivo nel ricorso per cassazione; il ricorso era formulato nei limiti strettamente necessari

  • art. 546 cod. proc. pen. (modulo motivazionale)

    Il modulo di motivazione di riferimento per le decisioni giudiziarie, richiamato come modello strutturale adattato alle pronunce cautelari

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (autosufficienza degli atti nuovi in cassazione)

    Richiesta di specificità e autosufficienza della documentazione allegata al ricorso; la mancata allegazione delle dichiarazioni di Brancatisano ha reso la censura non autosufficiente

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese e ammende per ricorso inammissibile)

    Consentita la condanna alle spese processuali e all'ammenda per il ricorso ritenuto inammissibile; la Corte ha quantificato in euro 3.000 l'ammenda

  • art. 94, comma 1-ter e 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. (comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario)

    Obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non determini la rimessione in libertà

Massime di principio

  • La Corte di cassazione in materia di misure cautelari ha potere limitato: non può rivedere i fatti o rivalutare le prove salvo che emerga manifesta illogicità, travisamento incontestabile della prova o violazione di norme.
  • Le decisioni del giudice del riesame devono offrire una motivazione coerente che raccordi gli elementi indiziari (intercettazioni, servizi di polizia, sequestri, arresti) in un quadro unitario; l'assenza di questa motivazione può rendere il provvedimento annullabile in cassazione.
  • Le intercettazioni vanno valutate in concreto dal giudice di merito; un'interpretazione alternativa in cassazione è ammissibile solo se si dimostra un travisamento della prova chiaro e decisivo.
  • Le censure fondate su nuovi elementi documentali devono essere autosufficienti e materialmente allegate al ricorso per essere prese in considerazione in cassazione (art. 165-bis disp. att.).
  • Contestazioni generiche o che mirano a una diversa valutazione delle stesse risultanze già esaminate dal giudice del merito sono inammissibili in cassazione.

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