Cassazione Civile, Ordinanza n. 12316/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti bancari intestati a una società, rispetto ai quali una persona fisica aveva prestato fideiussione. I coattori avevano contestato la capitalizzazione degli interessi passivi, l'applicazione di interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto e di ulteriori costi ritenuti non dovuti, chiedendo anche il risarcimento. La banca aveva proposto domanda riconvenzionale e il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione dei fideiussori a far valere la nullità delle clausole del conto del debitore principale, rigettando la domanda risarcitoria e accogliendo la riconvenzionale con condanna al pagamento del saldo. In appello la domanda dell'odierno ricorrente era stata respinta. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello motivato per relationem sulla carenza di legittimazione attiva del fideiussore; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 132 e 345 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato nuova la questione dell'effettività delle anticipazioni operate dall'istituto di credito, mentre avrebbe dovuto ritenere non provato il credito della banca; 3) vizio di motivazione e omesso esame in relazione ai conteggi del c.t.u. e alle poste espunte dal debito finale, deducendo che la Corte territoriale avrebbe male valutato le risultanze contabili e istruttorie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione per relationem della sentenza d'appello era sufficiente e conforme all'art. 118 disp. att. c.p.c. e al principio di diritto richiamato. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la censura non superava il rilievo di tardività ex art. 345 c.p.c. e, in sostanza, mirava a un riesame del fatto; inoltre la stessa memoria richiamata dal ricorrente non dimostrava che in appello fosse stata effettivamente introdotta una specifica questione sulla prova delle movimentazioni dei conti anticipi. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della Corte d'appello, la quale aveva valorizzato la c.t.u. e aveva osservato che l'appello non teneva conto delle differenziazioni tra i vari conti anticipi e del ridimensionamento operato dal Tribunale in applicazione dell'art. 117 t.u.b.; la censura tendeva quindi a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Conseguentemente, oltre alle spese, il ricorrente è stato condannato alla somma di euro 25.000 in favore della controricorrente e a euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende, con applicazione della disciplina sulle impugnazioni inammissibili e della responsabilità aggravata.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
viene richiamato il procedimento accelerato per la decisione dei ricorsi manifestamente infondati, inammissibili o improcedibili.
art. 118 disp. att. c.p.c.
la motivazione per relationem è ritenuta legittima se la sentenza richiama in modo sufficiente la decisione e i relativi principi.
art. 2697 c.c.
è evocato dal ricorrente, ma la Corte osserva che la censura in realtà non attacca correttamente il riparto dell'onere probatorio e mira a un riesame del fatto.
art. 132 c.p.c.
è richiamato dal ricorrente nella prospettazione del vizio motivazionale, ma senza incidere sulla ratio decidendi della Corte di merito.
art. 345 c.p.c.
le deduzioni nuove in appello sono inammissibili; la Corte qualifica come tardiva l'eccezione relativa alla prova delle anticipazioni.
art. 117 d.lgs. n. 385/1993
la Corte richiama il rilievo della forma scritta nei rapporti bancari e l'espunzione delle voci non pattuite per iscritto.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la definizione conformemente alla proposta consente la condanna per responsabilità aggravata e la liquidazione equitativa di una somma ulteriore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
è richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 183, comma 6, c.p.c.
è citato in relazione al contenuto della memoria di parte richiamata nel ricorso.
art. 117 t.u.b.
è richiamato come parametro per espungere dai saldi le voci non ammesse o non pattuite per iscritto.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile quando la sentenza di secondo grado richiama in modo comprensibile e sufficiente la decisione di primo grado e il relativo principio di diritto, rendendo percepibile la ratio decidendi.
- In cassazione non è consentito trasformare il vizio di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o del materiale probatorio: il sindacato di legittimità resta esterno alla ricostruzione della vicenda concreta compiuta dal giudice di merito.
- La censura sull'omesso esame o sul vizio motivazionale è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni già esaminate dal merito.
- Le deduzioni o eccezioni che prospettano fatti impeditivi o contestazioni non introdotte tempestivamente nel giudizio di merito non possono essere recuperate in appello come questioni nuove.
- Nel contenzioso bancario, le voci di addebito non pattuite per iscritto o non ammissibili secondo la disciplina del T.U.B. possono essere espunte dal saldo, ma la contestazione in cassazione deve misurarsi con gli accertamenti di merito e con le specifiche differenziazioni operate nei conteggi.
- Nella definizione accelerata dei ricorsi manifestamente inammissibili o infondati, la mancata adesione alla proposta del consigliere può integrare un indice normativo di abuso del processo e legittimare la condanna ex art. 96 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12286/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12287/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12288/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12290/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12291/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12292/2024 del 07/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →