Cassazione Penale, Sentenza n. 5796/2025 del 12/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso il mancato riconoscimento della liberazione anticipata per il periodo di custodia cautelare dal 15/10/2008 al 21/12/2012. Il ricorrente denunciava che il provvedimento originario (del 18/07/2014) non era stato notificato e che il Tribunale, pur riconoscendo la tempestività dell'impugnazione, aveva respinto il reclamo basandosi su reati commessi a partire dall'agosto 2015 (circa trenta reati), senza valutare correttamente che alla data del provvedimento originario il ricorrente non aveva ancora commesso quei nuovi reati e senza effettuare una valutazione calibrata della rilevanza di tali fatti successivi rispetto al lungo periodo successivo senza rilievi e all'ammissione a misura alternativa nel 2023. Denunciata violazione e difetto di motivazione in relazione all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 e vizi di motivazione apparente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo esame. La Cassazione ha richiamato i criteri di valutazione dell'art. 54 ord. pen. e dell'art. 103, comma 2, del DPR 230/2000, rilevando che il Tribunale non ha adeguatamente confrontato la motivazione del diniego del 2014 (basata su deferimenti sino al 2/2/2013) con la successiva valutazione fondata su reati del 2015 e con il lungo periodo successivo privo di rilievi e con la concessione di una misura alternativa nel 2023. La Corte ha precisato che, sebbene sia possibile considerare condotte successive nella valutazione, ciò va fatto in modo non meccanico e con specifica motivazione sul nesso prognostico tra le successive trasgressioni e la mancata adesione all'opera di rieducazione; nel caso concreto occorreva valutare unitariamente l'anomalo arco temporale e verificare se la recidiva del 2015 avesse realmente compromesso la partecipazione rieducativa complessiva.
Norme richiamate
art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Requisito per la liberazione anticipata: dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; la concessione è un riconoscimento concreto di tale partecipazione e finalizzata al reinserimento sociale; richiede valutazione motivata e specifica circa l'esistenza di un processo di allontanamento da condotte delinquenziali.
art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione)
Definisce i criteri di valutazione per l'accesso alla liberazione anticipata: impegno del detenuto nel trarre profitto dalle opportunità trattamentali e mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna; orienta l'indagine sul comportamento esternato.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata richiede specifica e motivata valutazione sull'adesione all'opera rieducativa: la decisione è discrezionale ma deve esplicitare le ragioni in termini prognostici.
- La valutazione del comportamento si effettua frazionatamente per semestri, ma tale principio non esclude che condotte successive possano incidere sui periodi precedenti se indicano mancata adesione alla rieducazione; tuttavia la considerazione di fatti successivi deve essere calibrata e motivata, non applicata meccanicamente.
- Reati commessi successivamente possono influire negativamente solo se la loro gravità, rilevanza e nesso temporale sono tali da vanificare la precedente partecipazione positiva al programma rieducativo; quanto più distante nel tempo la recidiva, tanto più grave deve essere per incidere sui giudizi precedenti.
- Se il provvedimento originario non è stato notificato, l'impugnazione tardiva può essere comunque tempestiva; il giudice che esamina il reclamo deve tenere conto della data e del contenuto del provvedimento originario e del successivo andamento della condotta (periodi senza rilievi, ammissione a misure alternative) in una valutazione unitaria.
- Quando più reati costituiscono condotta unitaria o sono avvinti dal vincolo della continuazione, il loro impatto ai fini della valutazione rieducativa va esaminato nel complesso e non necessariamente considerato come molteplice aggravante automatica.
- In casi con lungo arco temporale e comportamento successivo positivo (es. misura alternativa concessa anni dopo), il giudice deve esplicitare se e perché la trasgressione successiva impedisce comunque il riconoscimento del beneficio relativo a periodi anteriori.
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