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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05776/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche e, in via conseguenziale, la dedotta eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura priva di specificità, perché la decisione impugnata aveva già motivato sulla mancanza di elementi di valutazione positiva.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui vi era stata condanna in appello, indicato come evasione.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; la Corte ne esclude la censura per difetto di specificità, valorizzando l'avvenuta motivazione sul punto da parte del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche deve essere specifica: è inammissibile se non confronta puntualmente la motivazione del giudice di merito, specie quando questi abbia già evidenziato l'assenza di elementi positivi di valutazione.
  • In sede di legittimità, la doglianza che si risolva in una generica critica al trattamento sanzionatorio, senza indicare vizi logici o giuridici della motivazione sul diniego delle attenuanti, è priva di specificità e non può essere accolta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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