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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39877/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte di Appello di Bologna (21/10/2022) che aveva confermato il decreto del Tribunale di Bologna (13/09/2019) di confisca patrimoniale di euro 7.800.000,00 riconducibili, direttamente o indirettamente, a Gerardo Cuomo (anche tramite beni intestati a Marco, Monica e terzi). I ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro: nullità per incompatibilità del giudice; violazione del divieto di ne bis in idem internazionale (per provvedimento di abbandono svizzero); carenza o contraddittorietà della motivazione sulla sproporzione e sull'illiceità della provenienza dei fondi; illegittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto alla confisca allargata (art. 240-bis c.p.); vizi relativi alla posizione dei terzi (Marco e Monica) e alla provenienza delle somme; violazione dei termini di legge per il deposito del decreto d'appello (art. 27 D.Lgs. 159/2011).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: i profili di incompatibilità del giudice non erano stati dedotti mediante ricusazione e pertanto non potevano essere sollevati in cassazione; il principio del ne bis in idem internazionale non opera rispetto al provvedimento di abbandono del pubblico ministero svizzero, che non contiene un esame nel merito idoneo a produrre efficacia preclusiva, e comunque il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale; i censure che attaccano la motivazione sono, salvo casi di totale carenza, inammissibili in cassazione nelle impugnazioni contro misure di prevenzione patrimoniale (ricorso limitato per violazione di legge); le questioni di proporzione e di riferibilità patrimoniale sono state ritenute adeguatamente motivate dal giudice di merito; i motivi nuovi circa il termine di deposito erano inammissibili e non potevano essere esaminati d'ufficio dalla Corte di Cassazione. Conseguenza pratica: confermata la confisca e condanna al pagamento delle spese a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) - art. 24

    art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La confisca di prevenzione può colpire beni frutto o reimpiego di attività illecite; presupposti diversi rispetto alla confisca "allargata" e legittimano misure più ampie se sussistono indizi di illiceità e pericolosità sociale

  • D.Lgs. 159/2011 - art. 27

    art. 27 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Disciplina i termini e le impugnazioni contro i provvedimenti di misure patrimoniali; la cassazione è limitata ai profili di violazione di legge e i motivi nuovi sono ammissibili solo se sviluppo dei motivi principali

  • Codice di procedura penale - art. 34

    Prevede cause di incompatibilità del giudice; la mancata ricusazione nei termini rende inammissibile dedurre l'incompatibilità in sede di gravame

  • Codice di procedura penale - art. 37

    Regola la ricusazione; la giurisprudenza richiede il suo utilizzo formale per dedurre incompatibilità, altrimenti è preclusa in gravame

  • Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - art. 54

    art. 54 Convenzione applicazione Accordo di Schengen

    Il divieto di ne bis in idem internazionale opera solo se il provvedimento estero ha efficacia definitiva e contiene un esame sostanziale nel merito; un decreto del pubblico ministero privo di tale esame non è idoneo a produrre preclusione

  • Codice penale - art. 240-bis

    Regola la cosiddetta confisca "allargata" in ambito penale; presupposti e finalità differenti rispetto alla confisca di prevenzione, giustificando una disciplina diversa

  • Legge 87/1953 - art. 23 comma 2

    art. 23, comma secondo L. 87/1953

    Richiamata nella discussione sulla legittimità costituzionale ma la corte ha ritenuto le questioni di disparità già pacificamente risolte dalla giurisprudenza di legittimità

  • Codice di procedura penale - art. 585 comma 4

    art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità dell'impugnazione originaria si estende ai motivi nuovi; vincolo all'ambito dei motivi prospettati

  • Codice di procedura penale - art. 609

    Limiti al sindacato del giudice di legittimità; la cassazione controlla la legittimità nei limiti dei motivi prospettati

  • Codice di procedura penale elvetico - art. 319 (richiamato)

    art. 319 cod. proc. pen. (svizzero) - decreto di abbandono

    Il decreto di abbandono dell'azione penale emesso dall'autorità svizzera non equivale automaticamente a una decisione definitiva idonea a far operare il ne bis in idem internazionale

  • D.Lgs. 159/2011 - art. 4 e art. 16

    art. 4 e art. 16 D.Lgs. 159/2011

    Richiamati dalle difese in relazione ai presupposti di prevenzione e alle misure coercitive; la corte ha ritenuto che l'accertamento della pericolosità e della provenienza illecita sia stato adeguatamente motivato

Massime di principio

  • Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: decisioni penali non definitive o provvedimenti del pubblico ministero privi di esame sostanziale non precludono automaticamente l'adozione di misure di prevenzione
  • Il principio del ne bis in idem internazionale si applica solo se il provvedimento estero ha efficacia definitiva e contiene un esame concreto e approfondito del merito della causa (Corte di Giustizia UE e giurisprudenza di legittimità)
  • Le incompatibilità del giudice devono essere dedotte mediante ricusazione secondo le forme e i termini previsti; in mancanza la questione diventa inammissibile in sede di gravame/cassazione
  • In Cassazione avverso misure di prevenzione patrimoniali il sindacato è limitato a violazioni di legge: i rilievi meramente critici sulla valutazione dei fatti o sulla logica della motivazione sono in gran parte inammissibili, salvo violazioni gravi o totale carenza motivazionale
  • La formale intestazione del bene a terzi non impedisce la confisca se emerge, tramite adeguati elementi probatori, la reale disponibilità o il controllo da parte del proposto e l'illecita provenienza delle somme
  • I motivi nuovi in cassazione devono essere sviluppo dei motivi principali: censure che ampliano il petitum o introducono punti estranei sono inammissibili; la perdita di efficacia della confisca per decorso di termini d'appello non può essere rilevata d'ufficio dalla Cassazione salvo specifiche condizioni
  • La sproporzione è un indice rilevante ma non esclusivo: se la provenienza illecita dei beni è adeguatamente dimostrata, la confisca di prevenzione è legittima anche quando la sproporzione da sola non sarebbe sufficiente

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