Sentenza n. 32/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1638/2024 emesso dal Tribunale di Salerno, pubblicato in data 12.9.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Salerno
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1638/2024, con il quale il Tribunale di Salerno aveva ingiunto al Comune il pagamento di euro 23.401,30, oltre interessi e spese della procedura. Il decreto, non opposto, era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. La ricorrente ha dedotto l'avvenuta notificazione del titolo al Comune, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia dell'ente. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando anzitutto che l'ottemperanza di un decreto ingiuntivo è ammissibile soltanto quando il decreto sia stato dichiarato esecutivo dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 647 c.p.c., momento nel quale si forma il giudicato. Nel caso concreto il decreto era stato dichiarato esecutivo il 20 novembre 2024; il titolo era stato notificato al Comune il 3 gennaio 2025 ai fini dell'intimazione ad adempiere; era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997; e l'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo né contestato la pretesa. Il Comune è stato quindi ordinato di pagare le somme dovute entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese le modifiche di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato, fermo il rispetto dei limiti posti dall'art. 159, comma 5, TUEL. La richiesta di astreinte è stata invece respinta: pur non essendo astrattamente inammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderla quando ricorrano ragioni ostative; il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificassero, nel caso concreto, la mancata applicazione della penalità. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e passato in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e applicare, ove non ricorrano ragioni ostative, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”
La penalità di mora è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma il giudice deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative derivanti, tra l'altro, da vincoli normativi e di bilancio e dallo stato della finanza pubblica.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto diviene titolo idoneo all'ottemperanza amministrativa quando il giudice ordinario lo dichiara esecutivo; in tale momento si forma il giudicato sul decreto.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo ai fini dell'intimazione ad adempiere.
art. 159, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
Gli atti del commissario nominato nell'ambito dell'ottemperanza non possono incidere sulle somme impignorabili indicate dall'art. 159, comma 2, TUEL, previa verifica delle deliberazioni previste dalla norma.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo di ottemperanza di un decreto ingiuntivo presuppone che il decreto sia stato dichiarato esecutivo dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; il giudicato si forma con tale dichiarazione di esecutorietà, dopo il controllo della notificazione del decreto.
- Prima di ottenere l'esecuzione coattiva di un titolo nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere notificato il titolo ai fini dell'intimazione ad adempiere e deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione di un titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta incaricato di compiere tutti gli atti contabili e amministrativi necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa dell'amministrazione non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento, nel rispetto dei limiti derivanti dalle somme impignorabili previste dall'art. 159 TUEL.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente preclusa, ma può essere negata dal giudice dell'ottemperanza quando sussistano ragioni ostative, valutate discrezionalmente anche in relazione ai vincoli di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
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