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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38985/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato (art. 624, 625 n.2 c.p.) e danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.). I motivi di ricorso erano: 1) inutilizzabilità delle prove derivanti da perquisizione priva di convalida del PM e conseguente invalidità del sequestro; 2) erronea applicazione dell'aggravante del mezzo fraudolento (art. 625 n.2 c.p.) e presunto travisamento delle dichiarazioni della persona offesa; 3) insufficienza probatoria e assenza del pericolo di incendio per il reato di cui all'art. 424 c.p.; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 5) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 6) incongruenza e vizio nella misura di sicurezza applicata (ricovero in casa di cura e custodia per 1 anno e 6 mesi) rispetto al giudizio di pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le censure come manifestamente infondate. In sintesi: la Corte ha confermato il principio secondo cui il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti è compatibile anche quando la perquisizione sia stata criticata, richiamando l'orientamento della Corte costituzionale (sent. n.219/2019) e della giurisprudenza di legittimità; ha ritenuto corretta la qualificazione dell'aggravante del mezzo fraudolento sulla base delle condotte ingannevoli contestate (false generalità, ripetuti accessi e guadagno della confidenza della titolare); ha ritenuto adeguata e logicamente motivata l'attribuzione della responsabilità per il danneggiamento seguito da incendio, valendosi della prognosi ex ante sul pericolo di incendio; ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità avendo il giudice valutato la totalità della condotta e l'entità del danno; ha ritenuto legittimo il trattamento sanzionatorio e la misura di sicurezza nella durata adottata, richiamando la necessità di valutazioni peritali e la distinzione tra misure provvisorie e definitive. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Norma base del reato di furto; applicata insieme all'aggravante per le modalità rilevate dal giudice di merito

  • art. 625 n.2 cod. pen. (aggravanti del furto: mezzo fraudolento)

    La Corte ha interpretato l'aggravante in senso ampio: qualsiasi azione astuta o ingannevole idonea a sorprendere o sopraffare la volontà del detentore della cosa integra il mezzo fraudolento

  • art. 424 cod. pen. (danneggiamento seguito da incendio)

    Per la sussistenza del reato è necessario il pericolo di incendio valutato con prognosi ex ante rispetto al momento dell'azione; il fatto che l'incendio sia stato tempestivamente limitato non esclude il pericolo all'atto della condotta

  • art. 191 cod. proc. pen. (regole su perquisizioni e inutilizzabilità)

    La Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza, ha affermato che l'illegittimità della perquisizione non invalida automaticamente il sequestro del corpo del reato quando si tratti di cose acquisibili e non sussistano divieti probatori espliciti

  • art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    L'applicabilità richiede valutazione complessiva della condotta e dei criteri dell'art. 133; la sola entità economica non è decisiva se la condotta nel suo insieme non risulta particolarmente tenue

  • art. 133 cod. pen. (conseguenze e criteri per la determinazione della pena)

    Usato per valutare elementi ai fini della pena e dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice deve indicare i motivi ostativi se esclude le attenuanti

  • art. 219 cod. pen. (misure di sicurezza: ricovero in casa di cura e custodia)

    riferimento al comma 3 citato in motivazione

    Il giudice ha considerato applicabile il comma 3 (durata non inferiore a 6 mesi) e ha richiamato principi di valutazione peritale e la necessità di accertamenti periodici sia in fase provvisoria sia definitiva

  • art. 616 cod. proc. pen. (oneri in caso di inammissibilità del ricorso)

    La Corte ha disposto l'onere a carico della ricorrente di versare una somma alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 219/2019

    La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art.191 c.p.p.; la Cassazione ha fatto richiamo a tale pronuncia per escludere l'inutilizzabilità automatica del sequestro derivante da perquisizione non convalidata

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 1102/1988

    sent. n.1102 del 13/12/1988

    Richiamata in relazione all'esigenza di reiterati accertamenti della persistenza della seminfermità psichica ai fini dell'applicazione ed esecuzione della misura di sicurezza

Massime di principio

  • Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti non viene automaticamente invalidato dall'illegittimità formale della perquisizione: in assenza di divieti probatori espliciti e in presenza di cose acquisibili, il sequestro resta utilizzabile in base all'orientamento di legittimità.
  • L'aggravante del mezzo fraudolento nel furto si configura con qualsiasi comportamento astuto o ingannevole idoneo a eludere la vigilanza o la volontà del detentore; anche una condotta composta da false generalità, accessi tarati e acquisizione di confidenza può integrarla.
  • Nel danneggiamento seguito da incendio il pericolo va valutato con una prognosi ex ante: conta ciò che ragionevolmente poteva accadere al momento dell'azione, non l'effettivo esito finale dopo interventi esterni.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede un giudizio complessivo sulla condotta e non si applica automaticamente per il solo basso valore economico; il giudice deve valutare tutti gli elementi rilevanti ma non è tenuto a elencarli tutti, basta motivare quelli ritenuti decisivi.
  • Le scelte di merito sulla determinazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti costituiscono esercizio di discrezionalità del giudice e sono sindacabili in Cassazione solo se arbitrarie o illogiche; una motivazione congrua su alcuni parametri di legge è sufficiente.
  • Le misure di sicurezza hanno una dimensione provvisoria e una definitiva: valutazioni peritali e accertamenti periodici possono modificare il regime applicativo; una apparente discrepanza tra misura provvisoria e definitiva non è di per sé sufficiente a censurare la decisione se la motivazione risulta coerente.

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