Cassazione Penale, Sentenza n. 38985/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato (art. 624, 625 n.2 c.p.) e danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.). I motivi di ricorso erano: 1) inutilizzabilità delle prove derivanti da perquisizione priva di convalida del PM e conseguente invalidità del sequestro; 2) erronea applicazione dell'aggravante del mezzo fraudolento (art. 625 n.2 c.p.) e presunto travisamento delle dichiarazioni della persona offesa; 3) insufficienza probatoria e assenza del pericolo di incendio per il reato di cui all'art. 424 c.p.; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 5) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 6) incongruenza e vizio nella misura di sicurezza applicata (ricovero in casa di cura e custodia per 1 anno e 6 mesi) rispetto al giudizio di pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le censure come manifestamente infondate. In sintesi: la Corte ha confermato il principio secondo cui il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti è compatibile anche quando la perquisizione sia stata criticata, richiamando l'orientamento della Corte costituzionale (sent. n.219/2019) e della giurisprudenza di legittimità; ha ritenuto corretta la qualificazione dell'aggravante del mezzo fraudolento sulla base delle condotte ingannevoli contestate (false generalità, ripetuti accessi e guadagno della confidenza della titolare); ha ritenuto adeguata e logicamente motivata l'attribuzione della responsabilità per il danneggiamento seguito da incendio, valendosi della prognosi ex ante sul pericolo di incendio; ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità avendo il giudice valutato la totalità della condotta e l'entità del danno; ha ritenuto legittimo il trattamento sanzionatorio e la misura di sicurezza nella durata adottata, richiamando la necessità di valutazioni peritali e la distinzione tra misure provvisorie e definitive. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
Norma base del reato di furto; applicata insieme all'aggravante per le modalità rilevate dal giudice di merito
art. 625 n.2 cod. pen. (aggravanti del furto: mezzo fraudolento)
La Corte ha interpretato l'aggravante in senso ampio: qualsiasi azione astuta o ingannevole idonea a sorprendere o sopraffare la volontà del detentore della cosa integra il mezzo fraudolento
art. 424 cod. pen. (danneggiamento seguito da incendio)
Per la sussistenza del reato è necessario il pericolo di incendio valutato con prognosi ex ante rispetto al momento dell'azione; il fatto che l'incendio sia stato tempestivamente limitato non esclude il pericolo all'atto della condotta
art. 191 cod. proc. pen. (regole su perquisizioni e inutilizzabilità)
La Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza, ha affermato che l'illegittimità della perquisizione non invalida automaticamente il sequestro del corpo del reato quando si tratti di cose acquisibili e non sussistano divieti probatori espliciti
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
L'applicabilità richiede valutazione complessiva della condotta e dei criteri dell'art. 133; la sola entità economica non è decisiva se la condotta nel suo insieme non risulta particolarmente tenue
art. 133 cod. pen. (conseguenze e criteri per la determinazione della pena)
Usato per valutare elementi ai fini della pena e dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice deve indicare i motivi ostativi se esclude le attenuanti
art. 219 cod. pen. (misure di sicurezza: ricovero in casa di cura e custodia)
riferimento al comma 3 citato in motivazione
Il giudice ha considerato applicabile il comma 3 (durata non inferiore a 6 mesi) e ha richiamato principi di valutazione peritale e la necessità di accertamenti periodici sia in fase provvisoria sia definitiva
art. 616 cod. proc. pen. (oneri in caso di inammissibilità del ricorso)
La Corte ha disposto l'onere a carico della ricorrente di versare una somma alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 219/2019
La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art.191 c.p.p.; la Cassazione ha fatto richiamo a tale pronuncia per escludere l'inutilizzabilità automatica del sequestro derivante da perquisizione non convalidata
Sentenza Corte Costituzionale n. 1102/1988
sent. n.1102 del 13/12/1988
Richiamata in relazione all'esigenza di reiterati accertamenti della persistenza della seminfermità psichica ai fini dell'applicazione ed esecuzione della misura di sicurezza
Massime di principio
- Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti non viene automaticamente invalidato dall'illegittimità formale della perquisizione: in assenza di divieti probatori espliciti e in presenza di cose acquisibili, il sequestro resta utilizzabile in base all'orientamento di legittimità.
- L'aggravante del mezzo fraudolento nel furto si configura con qualsiasi comportamento astuto o ingannevole idoneo a eludere la vigilanza o la volontà del detentore; anche una condotta composta da false generalità, accessi tarati e acquisizione di confidenza può integrarla.
- Nel danneggiamento seguito da incendio il pericolo va valutato con una prognosi ex ante: conta ciò che ragionevolmente poteva accadere al momento dell'azione, non l'effettivo esito finale dopo interventi esterni.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede un giudizio complessivo sulla condotta e non si applica automaticamente per il solo basso valore economico; il giudice deve valutare tutti gli elementi rilevanti ma non è tenuto a elencarli tutti, basta motivare quelli ritenuti decisivi.
- Le scelte di merito sulla determinazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti costituiscono esercizio di discrezionalità del giudice e sono sindacabili in Cassazione solo se arbitrarie o illogiche; una motivazione congrua su alcuni parametri di legge è sufficiente.
- Le misure di sicurezza hanno una dimensione provvisoria e una definitiva: valutazioni peritali e accertamenti periodici possono modificare il regime applicativo; una apparente discrepanza tra misura provvisoria e definitiva non è di per sé sufficiente a censurare la decisione se la motivazione risulta coerente.
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