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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-439/25

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 27 gennaio 2026. — OMV Petrom Marketing contro Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta che non dà adito a ragionevoli dubbi – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Rete transeuropea dei trasporti – Regolamento (UE) n. 1315/2013 – Infrastruttura del trasporto stradale – Articolo 19, lettera d) – Spazi di parcheggio – Articolo 39, paragrafo 2, lettera c) – Aree di sosta – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 8 bis – Informazioni relative alle aree di parcheggio sicure e protette – Normativa nazionale che vieta la costruzione di aree di servizio afferenti alle autostrade, incluse le aree di parcheggio protette, su terreni di proprietà privata – Articolo 56 del TFUE – Inapplicabilità – Situazione puramente interna. — Causa C-439/25

Giurisprudenza europea62025CO0439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, decidendo con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ha escluso che la disciplina UE sulle reti transeuropee dei trasporti e sulle aree di parcheggio sicure imponga di consentire la costruzione di aree di servizio autostradali su terreni privati. Ha inoltre ribadito che l’articolo 56 TFUE non si applica a controversie puramente interne prive di un collegamento transfrontaliero reale e verificabile. Di conseguenza, non è stato necessario esaminare la quarta questione.

Rinvio pregiudiziale su aree di servizio autostradali: il diritto UE non impone agli Stati membri di consentire la costruzione su terreni privati, e l’articolo 56 TFUE non si applica a una controversia puramente interna.

La questione giuridica

Se l’articolo 19, lettera d), l’articolo 39, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1315/2013, letto alla luce del considerando 6, nonché l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 561/2006 ostino a una norma nazionale che vieta la costruzione di aree di servizio e parcheggi protetti autostradali su terreni privati; se il considerando 6 possa attribuire diritti ai partner privati; e se l’articolo 56 TFUE sia applicabile a una società stabilita nello Stato membro interessato in una controversia puramente interna relativa a servizi accessori al trasporto su strada.

Principio di diritto

L’articolo 19, lettera d), e l’articolo 39, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1315/2013, letti con il considerando 6, nonché l’articolo 8 bis del regolamento n. 561/2006, devono essere interpretati nel senso che non impongono agli Stati membri di autorizzare la costruzione di aree di servizio autostradali su terreni di proprietà privata. Inoltre, l’articolo 56 TFUE non si applica a una società stabilita nello Stato membro interessato quando la controversia riguarda una situazione puramente interna, senza un elemento transfrontaliero concreto e certo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1315/2013
  • Articolo 19, lettera d), regolamento (UE) n. 1315/2013
  • Articolo 39, paragrafo 2, lettera c), regolamento (UE) n. 1315/2013
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1315/2013
  • Considerando 6, regolamento (UE) n. 1315/2013
  • Regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 8 bis, regolamento (CE) n. 561/2006
  • Regolamento (UE) 2020/1054
  • Regolamento (UE) 2024/1679

Aree di servizio autostradali su terreni privati e applicabilità del diritto UE

La pronuncia è un’ordinanza resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Curtea de Apel Timișoara (Romania) in una controversia relativa alla legittimità di atti amministrativi che consentivano la costruzione, su terreni privati adiacenti all’autostrada A1, di un’area di parcheggio protetta, di una stazione di servizio e di altre strutture accessorie.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, la CNAIR aveva adottato atti di approvazione della costruzione delle aree di servizio su terreni poi acquistati da OMV Petrom Marketing SRL, che aveva iniziato i lavori sulla base delle autorizzazioni edilizie. Successivamente, la CNAIR aveva agito per ottenere l’annullamento degli atti autorizzativi e il ripristino dei terreni, sostenendo che, secondo il diritto rumeno, le aree di servizio afferenti alle autostrade costituiscono parte integrante delle strade di interesse nazionale e devono essere realizzate su suolo pubblico.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se il regolamento (UE) n. 1315/2013 e il regolamento (CE) n. 561/2006 ostino a una normativa nazionale che vieta la costruzione di aree di sosta e parcheggi protetti autostradali su terreni privati;
  • se il considerando 6 del regolamento n. 1315/2013 possa sostenere una soluzione diversa;
  • se l’articolo 56 TFUE sia applicabile a una società rumena che intenda prestare servizi accessori al trasporto su strada in Romania a utenti che potrebbero includere cittadini di altri Stati membri;
  • in caso affermativo, se la normativa nazionale sia incompatibile con la libera prestazione dei servizi.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 56 TFUE;
  • il regolamento (UE) n. 1315/2013, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, il considerando 6, l’articolo 19, lettera d), e l’articolo 39, paragrafo 2, lettera c);
  • il regolamento (CE) n. 561/2006, in particolare l’articolo 8 bis.

Ragionamento della Corte sulle prime due questioni

La Corte osserva che gli articoli 19, lettera d), e 39, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1315/2013 fissano obiettivi di sviluppo delle aree di sosta e dei parcheggi sicuri per utenti commerciali della strada, ma non disciplinano la natura pubblica o privata dei terreni su cui tali strutture possono essere costruite.

Il considerando 6, che menziona la partecipazione di soggetti privati alla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti, non può alterare il significato chiaro delle disposizioni dispositive del regolamento. La Corte ribadisce che il preambolo di un atto dell’Unione non ha valore giuridicamente vincolante e non può essere utilizzato per interpretare il testo in modo contrario alla sua formulazione.

Quanto all’articolo 8 bis del regolamento n. 561/2006, esso impone alla Commissione di agevolare l’accesso alle informazioni sulle aree di parcheggio sicure e protette e rinvia agli Stati membri il compito di incoraggiarne la creazione, ma non contiene alcuna prescrizione circa la natura del suolo né impone di autorizzare la costruzione su terreni privati.

Ragionamento della Corte sull’articolo 56 TFUE

La Corte ricorda la giurisprudenza costante secondo cui le disposizioni del Trattato sulle libertà fondamentali non si applicano a fattispecie interamente interne a un solo Stato membro, salvo che il giudice nazionale evidenzi, con elementi concreti e certi, un collegamento transfrontaliero rilevante.

Nel caso concreto, lo stesso giudice del rinvio ha descritto la controversia come puramente interna: OMV è una società rumena, i servizi sono prestati in Romania, il divieto si applica indistintamente a tutti gli operatori e i possibili destinatari stranieri sarebbero comunque meri utenti di servizi accessori al transito autostradale. La Corte precisa che la sola circostanza che una parte della clientela futura potrebbe provenire da altri Stati membri non è sufficiente a radicare l’applicabilità dell’articolo 56 TFUE.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • il regolamento n. 1315/2013 e l’articolo 8 bis del regolamento n. 561/2006 non ostano a una normativa nazionale che vieta la costruzione, su terreni privati, di aree di servizio autostradali;
  • l’articolo 56 TFUE non si applica a una società stabilita nello Stato membro interessato in una controversia che resta puramente interna.

Poiché la terza questione viene risolta in senso negativo sull’applicabilità della libera prestazione dei servizi, la quarta questione resta assorbita.

Principi utili per la pratica

La pronuncia chiarisce che il diritto UE in materia di rete transeuropea dei trasporti e di aree di parcheggio sicure non attribuisce un diritto alla localizzazione su suolo privato delle infrastrutture autostradali. Per gli operatori economici, la compatibilità urbanistica e proprietaria resta quindi affidata, in linea di principio, alla disciplina nazionale. In materia di libera prestazione dei servizi, la Corte conferma che non basta un’astratta possibile presenza di utenti di altri Stati membri: occorre un collegamento transfrontaliero concreto e verificabile.

Come è indicizzato

Materierete transeuropea dei trasportitrasporto stradalearee di sosta e parcheggio autostradalilibera prestazione dei servizisituazione puramente interna

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