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Sentenza

Sentenza n. 2888/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3167/2023.

Giustizia amministrativa202307609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione consiliare con cui il Comune di Roccarainola aveva esercitato il diritto di prelazione su terreni e fabbricato sottoposti a vincolo culturale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente prelazionante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado e la deliberazione comunale di esercizio della prelazione ai sensi degli artt. 59-62 del d.lgs. 42/2004. Con il primo motivo ha sostenuto che il decreto ministeriale del 14 ottobre 1985 sottoponesse a vincolo soltanto il rudere del Castello Normanno e la cinta muraria, senza comprendere i terreni e il fabbricato di sua proprietà, e che quindi mancasse il presupposto per l'esercizio della prelazione. Ha inoltre dedotto che il decreto contenesse un'erronea indicazione del foglio catastale e che tale errore avesse impedito la conoscibilità del vincolo. Con il secondo motivo ha sostenuto la tardività della prelazione, affermando che il Comune e la Soprintendenza avessero acquisito gli elementi della denuncia già nel 2021, quando alla CILA presentata per lavori edilizi era stato allegato il contratto di compravendita, poi trasmesso anche alla Soprintendenza. Con il terzo motivo ha ribadito che l'errore catastale del decreto ministeriale, corretto soltanto nel 2022, rendesse non opponibile il vincolo e impedisse il decorso dei termini per la prelazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al presupposto della prelazione, ha rilevato che il decreto ministeriale del 14 ottobre 1985 indicava espressamente la particella 88, divenuta particella 661, oggetto della compravendita. L'erronea indicazione del foglio catastale 16, a fronte dell'allegazione corretta del foglio 27 e del fatto che soltanto quest'ultimo contenesse le particelle indicate nel decreto, costituisce un mero errore materiale immediatamente riconoscibile, non idoneo a rendere il vincolo inopponibile. La successiva rettifica formale del 2022 ha comunque emendato l'errore. Inoltre, il certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di compravendita indicava che la particella 661 era sottoposta al vincolo derivante dal decreto del 14 ottobre 1985, sicché l'acquirente doveva ritenersi consapevole del vincolo. Quanto alla tardività, il Collegio ha applicato gli artt. 59 e 62 del d.lgs. 42/2004, osservando che la compravendita del 2017 non era stata denunciata al Ministero e che la prima comunicazione riconducibile alla denuncia era quella trasmessa dal notaio e ricevuta dalla Soprintendenza il 12 aprile 2022. La CILA del 2021, pur recando in allegato il contratto di compravendita e pur essendo stata trasmessa alla Soprintendenza, non poteva essere equiparata alla denuncia prevista dall'art. 59, perché presentata per finalità edilizie diverse e priva di una chiara e completa rappresentazione della situazione vincolistica; anzi, la documentazione allegata conteneva dichiarazioni incompatibili con la piena percezione del vincolo. I termini per l'esercizio della prelazione decorrevano quindi dalla comunicazione del 2022 e la deliberazione comunale del 3 ottobre 2022 era tempestiva. L'istanza di ulteriore rinvio è stata respinta per mancanza di circostanze eccezionali, dopo due precedenti differimenti e in assenza di trattative avanzate. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 59-62 d.lgs. 42/2004

    «Esercizio diritto di prelazione ex artt. 59-62 D.Lgs 42/2004»

    Gli atti di trasferimento di beni culturali devono essere denunciati al Ministero con le indicazioni previste dall'art. 59; i termini per la prelazione decorrono dalla denuncia completa o, in caso di denuncia omessa, tardiva o incompleta, dal momento in cui il Ministero riceve la denuncia tardiva o acquisisce tutti gli elementi costitutivi della denuncia. Una CILA edilizia contenente il contratto di compravendita non equivale alla denuncia prevista dalla disciplina della prelazione se è presentata per finalità diverse e non rende pienamente percepibile la situazione vincolistica.

  • art. 59, commi 1-5, d.lgs. 42/2004

    «Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise»

    La denuncia del trasferimento deve avere forma e contenuto sostanziali conformi alla disposizione; non è sufficiente una comunicazione indiretta o un documento trasmesso per finalità diverse, soprattutto quando le indicazioni siano incomplete o imprecise.

  • art. 62, commi 1-4, d.lgs. 42/2004

    «Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima»

    Quando la denuncia sia omessa, tardiva o incompleta, i termini per l'esercizio della prelazione decorrono dalla ricezione della denuncia tardiva o dall'acquisizione di tutti gli elementi costitutivi della denuncia; nel caso concreto tale momento è stato individuato nella comunicazione della compravendita ricevuta dalla Soprintendenza nell'aprile 2022.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    «circostanze eccezionali»

    Il rinvio della trattazione può essere disposto soltanto in presenza di circostanze eccezionali; la mera pendenza di un'istanza di riesame amministrativo, dopo precedenti differimenti, non è sufficiente.

  • d.lgs. 42/2004

    La tutela dei beni culturali e il vincolo risultante dal decreto ministeriale comprendono la particella catastale espressamente indicata nel decreto, anche quando l'indicazione del foglio contenga un errore materiale immediatamente riconoscibile alla luce degli allegati e degli altri dati catastali.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento di vincolo culturale non ne determina l'inopponibilità quando sia immediatamente riconoscibile attraverso gli allegati al provvedimento, la coerenza dei dati catastali e gli ulteriori documenti disponibili; in tal caso il vincolo resta riferibile al bene correttamente individuabile.
  • La conoscenza del vincolo culturale da parte dell'acquirente può essere desunta dal certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di compravendita, anche se il decreto di vincolo contiene un errore materiale immediatamente riconoscibile nell'indicazione del foglio catastale.
  • Ai fini della decorrenza dei termini per l'esercizio della prelazione culturale, una CILA edilizia alla quale sia allegato il contratto di compravendita non equivale alla denuncia prescritta dall'art. 59 del d.lgs. 42/2004 quando la comunicazione sia stata effettuata per finalità edilizie diverse e non contenga una rappresentazione completa e precisa del trasferimento e della situazione vincolistica.
  • In caso di denuncia omessa, tardiva o incompleta del trasferimento di un bene culturale, i termini per l'esercizio della prelazione decorrono dal momento in cui il Ministero riceve una denuncia valida oppure acquisisce tutti gli elementi costitutivi richiesti dall'art. 59 del d.lgs. 42/2004; una comunicazione indiretta, incompleta o ambigua non fa decorrere tali termini.
  • La mera pendenza di un'istanza di riesame o di revoca dei provvedimenti impugnati, non accompagnata da trattative di componimento in stato avanzato e presentata dopo precedenti differimenti, non integra una circostanza eccezionale idonea a giustificare il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleCircolazione e prelazione dei beni culturaliDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamentoDecadenza e tardività

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