Corte di giustizia, Sentenza C-416/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2022. — Landkreis Aichach-Friedberg contro J. Sch. Omnibusunternehmen e K. Reisen GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Oberstes Landesgericht. — Rinvio pregiudiziale – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d) – Motivi di esclusione facoltativi – Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza – Direttiva 2014/25/UE – Articolo 36, paragrafo 1 – Principi di proporzionalità e di parità di trattamento degli offerenti – Articolo 80, paragrafo 1 – Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE – Offerenti che costituiscono un’unità economica che hanno presentato offerte separate non autonome né indipendenti – Necessità di elementi sufficientemente plausibili per dimostrare una violazione dell’articolo 101 TFUE. — Causa C-416/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la portata del motivo di esclusione facoltativo per accordi anticoncorrenziali negli appalti pubblici e il rapporto tra tale causa di esclusione e il principio di parità di trattamento. Per gli appalti nei settori speciali, il rinvio all’articolo 57 della direttiva 2014/24 consente di escludere offerte non affidabili anche oltre l’ambito dell’articolo 101 TFUE. La Corte precisa inoltre che, pur essendo esaustivo l’elenco dei motivi di esclusione, il principio di parità di trattamento può comunque impedire l’aggiudicazione a offerenti che costituiscono un’unità economica e che abbiano presentato offerte non autonome.
Appalti pubblici: esclusione facoltativa per accordi anticoncorrenziali e divieto di aggiudicare a offerenti di un’unità economica che presentano offerte non autonome né indipendenti
La questione giuridica
Se il motivo di esclusione facoltativo per accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza richieda indizi sufficientemente plausibili di una violazione dell’articolo 101 TFUE; se l’elenco dei motivi di esclusione facoltativi sia esaustivo e quindi impedisca di ricorrere al principio di parità di trattamento per escludere offerte non autonome né indipendenti; se, in particolare, il principio di parità di trattamento osti all’aggiudicazione a imprese che costituiscono un’unità economica e che hanno presentato offerte separate ma non indipendenti.
Principio di diritto
L’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/24 copre gli accordi anticoncorrenziali tra operatori economici quando l’amministrazione dispone di indizi sufficientemente plausibili, e non è limitato ai soli accordi che integrano una violazione dell’articolo 101 TFUE; tuttavia l’elenco dei motivi di esclusione facoltativi della direttiva 2014/24 è esaustivo quanto alle cause di esclusione fondate su qualità professionali, conflitti di interessi o distorsioni della concorrenza, senza precludere che il principio di parità di trattamento imponga di non aggiudicare l’appalto a operatori che formano un’unità economica e presentano offerte non autonome né indipendenti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 18, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d), direttiva 2014/24/UE
- Articolo 57, paragrafo 4, lettere c), e) e f), direttiva 2014/24/UE
- Direttiva 2014/25/UE
- Articolo 36, paragrafo 1, direttiva 2014/25/UE
- Articolo 80, paragrafo 1, terzo comma, direttiva 2014/25/UE
- Articolo 11 direttiva 2014/25/UE
- Articolo 15, lettera a), direttiva 2014/25/UE
- Articolo 101 TFUE
- Regolamento delegato (UE) 2017/2365
- Regolamento delegato (UE) 2017/2364
- Direttiva 93/37/CEE
- Articolo 24 direttiva 93/37/CEE
- GWB (articolo 1 e articolo 124, paragrafo 1, punto 4)
Appalti pubblici e offerte presentate da un’unità economica
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bayerisches Oberstes Landesgericht in una controversia sull’aggiudicazione di un appalto pubblico per servizi di trasporto pubblico mediante autobus. La Corte era chiamata a chiarire il rapporto tra il motivo di esclusione facoltativo per accordi anticoncorrenziali e il principio di parità di trattamento degli offerenti.
Fatti e procedimento principale
Il Landkreis Aichach-Friedberg aveva indetto una procedura aperta per un appalto di servizi di trasporto in autobus. J Sch. Omnibusunternehmen e K. Reisen GmbH, collegate tra loro e riconducibili alla medesima persona fisica, avevano presentato offerte separate tramite J. L’amministrazione aggiudicatrice aveva escluso entrambe le offerte ritenendo che violassero le regole di concorrenza, poiché redatte dalla stessa persona.
La Vergabekammer Südbayern aveva invece accolto il ricorso degli offerenti, osservando che essi costituivano un’unità economica e che, secondo la giurisprudenza relativa all’articolo 101 TFUE, tale disposizione non si applica agli accordi interni a un’unica impresa o unità economica. Il giudice del rinvio ha quindi sottoposto alla Corte tre quesiti pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/24, che consente l’esclusione quando l’amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l’operatore economico ha concluso accordi con altri operatori intesi a falsare la concorrenza. Vengono richiamati anche il considerando 101 della direttiva 2014/24, l’articolo 18, paragrafo 1, della medesima direttiva, e, per i settori speciali, l’articolo 36, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/25.
La Corte ricorda inoltre che l’appalto rientrava, per oggetto e valore, nell’ambito della direttiva 2014/25, poiché concerneva attività di trasporto mediante autobus ex articolo 11 di tale direttiva, ferma restando la soglia dell’articolo 15, lettera a).
Prima questione: portata del motivo di esclusione ex articolo 57, paragrafo 4, lettera d)
La Corte afferma che il motivo di esclusione facoltativo non si limita agli accordi vietati dall’articolo 101 TFUE. La formulazione della direttiva 2014/24 è più ampia, perché si riferisce genericamente ad accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza, senza richiedere che si tratti di "imprese" ai sensi dell’articolo 101 TFUE o che vi sia un pregiudizio al commercio tra Stati membri.
La ratio della norma è consentire all’amministrazione aggiudicatrice di valutare l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico. Per questo la disposizione può coprire anche accordi anticoncorrenziali che non ricadono nell’articolo 101 TFUE. Tuttavia, la Corte sottolinea che occorre pur sempre la convergenza di volontà di almeno due operatori economici distinti: se due soggetti, in sostanza, agiscono attraverso la stessa persona fisica senza volontà separate, potrebbe difettare il requisito dell’"accordo".
Seconda e terza questione: esaustività dei motivi di esclusione e parità di trattamento
La Corte conferma che l’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 contiene un elenco esaustivo dei motivi di esclusione facoltativi fondati su elementi oggettivi relativi alla qualità professionale dell’operatore, nonché su conflitti di interessi o distorsioni della concorrenza. Ciò non impedisce, però, di applicare il principio di parità di trattamento della direttiva 2014/25 per escludere l’aggiudicazione a operatori che presentino offerte non autonome né indipendenti.
La Corte richiama la propria giurisprudenza sugli offerenti collegati: il principio di parità di trattamento è violato se soggetti collegati presentano offerte coordinate o concordate in grado di conferir loro un vantaggio indebito. L’ente aggiudicatore deve verificare concretamente se il collegamento abbia influito sul contenuto delle offerte; se tale influenza sussiste, le offerte non possono essere prese in considerazione. Questa conclusione vale a fortiori quando gli offerenti costituiscono un’unità economica.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l’articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/24 si applica agli accordi anticoncorrenziali rilevanti anche se non integrano un’infrazione dell’articolo 101 TFUE, purché vi siano indizi sufficientemente plausibili e vi sia un accordo tra operatori distinti. Inoltre, l’elenco dei motivi di esclusione facoltativi è esaustivo, ma ciò non impedisce che il principio di parità di trattamento osti all’aggiudicazione a imprese che costituiscono un’unità economica e presentano offerte non autonome né indipendenti.
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