Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38194/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP del 27/05/2025 che aveva respinto l'opposizione avverso la rideterminazione della pena operata ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p.: il GIP aveva esteso la riduzione di un sesto alla pena complessiva risultante per effetto del cumulo/continuazione, comprensiva anche di una porzione riferibile a una precedente sentenza irrevocabile resa il 04/03/2021 (irrevocabile nell'ottobre 2022), anteriormente all'entrata in vigore del beneficio (30/12/2022). Il Procuratore deduceva violazione del principio tempus regit actum e di legge, sostenendo che il beneficio non poteva essere applicato retroattivamente alle porzioni di pena relative a sentenze irrevocabili anteriori all'entrata in vigore della norma e che, in ogni caso, la precedente sentenza era stata impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando orientamenti di legittimità e la Corte costituzionale, ha stabilito che la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. non può essere estesa a porzioni di pena relative a sentenze irrevocabili anteriori all'entrata in vigore della disposizione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al GIP di Bari per rideterminare il beneficio limitandolo alla sola porzione di pena riferibile alla sentenza emessa il 11/06/2024 (irrevocabile il 27/10/2024), escludendo l'estensione alla precedente sentenza divenuta irrevocabile prima del 30/12/2022 e tenendo conto dell'impugnazione promossa nei confronti di quella precedente decisione.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    prevede la riduzione di un sesto della pena per il condannato che non impugna la sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato; la Corte interpreta la norma come applicabile soltanto alle sentenze per le quali sussiste la condizione materiale prevista (irrevocabilità successiva all'entrata in vigore) e non estendibile a porzioni di pena riferibili a sentenze irrevocabili anteriori

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    principio della lex mitior: si applica la norma più favorevole, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile; la Corte lo utilizza per escludere l'applicazione retroattiva del beneficio quando la sentenza è già irrevocabile

  • d.lgs. n. 150/2022, artt. 24, comma 1 lett. c) e 99-bis

    hanno introdotto la modifica che ha portato all'art. 442 comma 2-bis; la data di entrata in vigore (30/12/2022) è rilevante per valutare l'ammissibilità del beneficio

  • art. 81 cod. pen.

    disciplina il cumulo e il vincolo tra più pene; la Corte afferma che il vincolo ex art. 81 non comporta la possibilità di estendere retroattivamente benefici applicabili soltanto ad una specifica sentenza

  • Corte costituzionale, n. 208/2024

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che il giudice dell'esecuzione potesse concedere, oltre alla riduzione di un sesto, anche la sospensione della pena e la non menzione nel casellario quando il giudice della cognizione non avesse potuto provvedervi

    riconosce la finalità deflattiva della norma e sottolinea che il beneficio del comma 2-bis è collegato alla rinuncia all'impugnazione, ossia a un sacrificio processuale che giustifica l'agevolazione, confermando che il beneficio non trova ragion d'essere se la rinuncia non è avvenuta

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 30447/2025; Sez. U, n. 35852/2018; Sez.1 n.16054/2023)

    in tema di giudizio abbreviato, il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenza emessa successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e reati accertati con sentenza divenuta irrevocabile prima di tale data non comporta la possibilità di estendere anche a questi ultimi il beneficio della riduzione di un sesto

    orientamento consolidato che limita l'efficacia del beneficio previsto dall'art. 442, comma 2-bis, alle sole sentenze per le quali la condizione materiale della norma (irrevocabilità successiva all'entrata in vigore e mancata impugnazione) si è effettivamente verificata

Massime di principio

  • La riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. si applica solo alle sentenze per le quali la condizione richiesta (mancata impugnazione e irrevocabilità successiva alla entrata in vigore della norma) sussiste concretamente; non può essere estesa retroattivamente a porzioni di pena riferibili a sentenze già irrevocabili prima dell'entrata in vigore.
  • Il riconoscimento della continuazione e il cumulo delle pene ai sensi dell'art. 81 c.p. non determina di per sé la possibilità di propagare benefici processuali introdotti successivamente anche alle sentenze divenute irrevocabili anteriormente.
  • Il principio della lex mitior (art. 2 cod. pen.) è limitato dal criterio del giudicato: non prevale quando la sentenza è già irrevocabile.
  • La misura premiale di cui al comma 2-bis è collegata alla rinuncia processuale dell'imputato (mancata impugnazione) e ha ragion d'essere solo se tale sacrificio è stato effettivamente sopportato; se il soggetto ha impugnato o la sentenza è diventata irrevocabile prima della norma, il beneficio non è dovuto.
  • Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena, deve limitare la riduzione alla porzione di pena riferibile alla specifica sentenza abbreviata che soddisfa le condizioni normative, e non applicarla in modo uniforme alla pena complessiva risultante dal cumulo con sentenze anteriori irrevocabili.
  • In casi analoghi è opportuno verificare le date di irrevocabilità delle singole sentenze, la data di entrata in vigore della norma e l'esistenza di impugnazioni: la combinazione di questi elementi decide l'ammissibilità del beneficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.