Sentenza n. 2059/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti notificata in data 24.03.2026 al Comune di Catania e all’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta di Catania s.p.a., avente ad oggetto gli “atti di approvazione del progetto e/o di autorizzazione e/o concessione per l’occupazione del suolo pubblico della pensilina per l’attesa degli autobus sul marciapiede di Via Gabriele D’Annunzio prospiciente il Palazzo Zuccarello (civico 39/A), della planimetria dell’area la cui occupazione è autorizzata e di ogni altro allegato all’autorizzazione/concessione medesima rilasciata all’AMTS”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativi all'autorizzazione o concessione di occupazione del suolo pubblico e all'approvazione del progetto della pensilina per l'attesa degli autobus
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di immobili ubicati nel Palazzo Zuccarello, prospiciente la pensilina per l'attesa degli autobus, ha presentato al Comune di Catania e alla società gestore del trasporto pubblico un'istanza di accesso agli atti di approvazione del progetto, autorizzazione o concessione per l'occupazione del suolo pubblico, planimetria dell'area e relativi allegati. L'accesso era finalizzato alla tutela dei propri diritti e interessi, in particolare della proprietà, poiché la pensilina avrebbe reso difficoltosa la pulizia della facciata e creato una situazione di degrado e insalubrità. Dopo la formazione del silenzio-diniego, il Comune ha comunicato che presso l'ufficio competente non risultavano richieste né rilasci di autorizzazioni o concessioni per il posizionamento della pensilina. Il ricorrente ha contestato la natura satisfattiva della risposta, rilevando che essa non chiariva l'eventuale esistenza di atti presso altri uffici comunali competenti per l'approvazione urbanistica del progetto, né risultava alcun riscontro da parte della società. Ha quindi chiesto l'ostensione degli atti di approvazione del progetto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente improcedibile e parzialmente fondato. Quanto agli atti di autorizzazione o concessione per l'occupazione del suolo pubblico, alla planimetria e agli allegati, la nota comunale sopravvenuta ha costituito un riscontro espresso, proveniente dall'ufficio competente, attestante sotto la responsabilità dell'amministrazione l'inesistenza o comunque la non detenzione della documentazione. Poiché l'amministrazione può rendere un diniego o un accoglimento espresso anche dopo la formazione del silenzio-diniego e, in presenza di una dichiarazione di non detenzione, non può essere ordinata l'esibizione di documenti inesistenti o non detenuti, è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse su tale parte. Quanto agli atti di approvazione del progetto, invece, il Comune non aveva fornito un riscontro espresso tramite la Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, ufficio competente per la pianificazione urbanistica e la valutazione dei progetti, mentre la società gestore non aveva fornito alcuna risposta. Il TAR ha riconosciuto l'interesse difensivo del ricorrente e il necessario nesso di strumentalità tra la documentazione e la tutela della sua posizione proprietaria. Ha escluso che la richiesta fosse esplorativa, emulativa o diretta a un controllo generalizzato. Richiamando la disciplina dell'accesso difensivo, ha precisato che né l'amministrazione né il giudice dell'accesso devono valutare preventivamente l'ammissibilità, la fondatezza o la concreta decisività della futura azione giudiziaria, salvo l'assoluta mancanza di collegamento o l'uso pretestuoso dell'accesso. Ha inoltre ritenuto la società, quale gestore di pubblico servizio, soggetta agli obblighi di accesso per le attività con significativi elementi pubblicistici. Per la restante parte ha annullato il silenzio-diniego e ordinato alla Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune e alla società di esibire, entro trenta giorni, gli eventuali atti di approvazione del progetto della pensilina, consentendo l'estrazione di copia previo pagamento dei diritti. Le spese sono state parzialmente compensate; per la parte residua Comune e società sono stati condannati, in solido quanto alla somma complessiva ma con ripartizione di 500 euro ciascuno, al pagamento di 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. e), l. 241/1990
La disciplina dell'accesso si applica anche ai gestori di pubblici servizi, inclusi i soggetti formalmente privatistici, per le attività caratterizzate da significativi elementi di natura pubblicistica.
art. 23 l. 241/1990
La società per azioni che gestisce il trasporto pubblico è soggetta alla disciplina dell'accesso in relazione alle attività pubblicistiche, anche quando agisce mediante atti di diritto privato.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso difensivo richiede un nesso di strumentalità tra la conoscenza dei documenti richiesti e la situazione giuridica che l'istante intende curare o tutelare; la verifica deve riguardare l'astratta inerenza, non la concreta utilità o la fondatezza della futura azione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la proposizione, un riscontro amministrativo rende sostanzialmente inutile la decisione sulla parte della domanda interessata.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Nel giudizio sull'accesso il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti quando l'amministrazione competente non abbia fornito un riscontro espresso e sussistano i presupposti dell'accesso.
Massime di principio
- Il decorso del termine per la formazione del silenzio-diniego sull'istanza di accesso non consuma il potere dell'amministrazione, che può successivamente adottare un diniego o un accoglimento espresso; tale atto, se lesivo, costituisce una nuova manifestazione provvedimentale e deve essere autonomamente impugnato.
- Quando l'amministrazione competente dichiara espressamente, sotto la propria responsabilità, di non detenere il documento richiesto, non può essere ordinata l'esibizione di quel documento, poiché una pronuncia siffatta avrebbe un oggetto inesistente o non eseguibile; su tale parte viene meno l'interesse alla decisione sul silenzio originariamente impugnato.
- Nell'accesso difensivo, l'amministrazione e il giudice devono verificare l'astratta inerenza del documento rispetto alla posizione giuridica dell'istante e alle esigenze di tutela dichiarate, senza anticipare il giudizio sull'ammissibilità, fondatezza o concreta decisività della futura controversia, salvo l'assoluta mancanza di collegamento o il carattere pretestuoso e temerario della richiesta.
- La richiesta di accesso difensivo non è esplorativa quando individua con sufficiente precisione la documentazione e indica una concreta esigenza di cura o difesa di interessi giuridici propri; la trasparenza costituisce la regola e la non ostensione l'eccezione.
- Una società per azioni che gestisce un pubblico servizio è soggetta alla disciplina dell'accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e 23 l. 241/1990, limitatamente agli atti e alle attività con significativi elementi di natura pubblicistica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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