Sentenza del 23/06/2017 n. 2056 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la debenza dell’imposta di registro proporzionale su un decreto ingiuntivo di euro 32.000,00. Il decreto era stato emesso il 28 febbraio 2008, ma pochi giorni prima le parti avevano sottoscritto un atto di rinuncia al decreto, accettato dalla controparte. I contribuenti sostenevano quindi che il decreto, essendo stato rinunciato e non essendo stato concretamente utilizzato, non potesse costituire valido presupposto per la liquidazione dell’imposta. L’Agenzia delle entrate sosteneva invece che l’imposta fosse dovuta già in ragione dell’emissione e dell’esecutività del decreto, indipendentemente dalla sua concreta esecuzione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermato l’annullamento degli avvisi di liquidazione disposto dalla Commissione tributaria provinciale. Ha ritenuto decisiva la rinuncia al decreto ingiuntivo, accettata dalla controparte, poiché tale circostanza fa venir meno il presupposto impositivo secondo il principio affermato dalla Cassazione. Le spese del giudizio sono state compensate, anche perché i contribuenti non avevano svolto attività difensiva nel grado di appello.
Norme richiamate
Articolo 644 del codice di procedura civile
Inefficacia del decreto ingiuntivo non notificato nei termini
Il decreto ingiuntivo non notificato nel termine previsto diviene inefficace; tuttavia, nella decisione, il profilo determinante non è la sola mancata notificazione, bensì la rinuncia al decreto accettata dalla controparte.
Articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Costituisce la base tariffaria richiamata dall’Ufficio per applicare l’imposta di registro agli atti giudiziari, inclusi i decreti ingiuntivi.
Articolo 37 del d.P.R. n. 131/1986
I decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta proporzionale, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato
Il decreto ingiuntivo esecutivo è normalmente soggetto a imposta proporzionale indipendentemente dall’effettiva esecuzione del titolo e dal rapporto sottostante. La decisione, però, riconosce che una rinuncia al decreto accettata dalla controparte può far venir meno l’imposizione.
Articolo 53 della Costituzione
Il principio della capacità contributiva non impedisce l’imposizione sul decreto ingiuntivo, poiché la dichiarazione di credito azionata giudizialmente può rappresentare una manifestazione di capacità contributiva; tuttavia, quando il decreto viene rinunciato con accettazione della controparte, viene meno il presupposto considerato dalla decisione.
Cassazione civile, sentenza n. 11663 del 17 settembre 2001
Solo una rinuncia accettata dalla controparte potrebbe porre nel nulla la imposizione tributaria
L’imposta colpisce normalmente la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la dichiarazione giudiziale del credito, non la sua concreta esecuzione. Eccezionalmente, una rinuncia al decreto accettata dalla controparte può neutralizzare il presupposto impositivo.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo esecutivo è normalmente soggetto a imposta di registro proporzionale anche se il creditore non procede materialmente all’esecuzione.
- La mancata esecuzione concreta del decreto, da sola, non è normalmente sufficiente per escludere l’imposta, perché il presupposto impositivo è collegato all’emissione o all’esecutività del provvedimento e alla dichiarazione giudiziale del credito.
- La rinuncia al decreto ingiuntivo, se accettata dalla controparte e adeguatamente documentata, può far venir meno il presupposto per la tassazione secondo il principio richiamato dalla sentenza.
- È importante distinguere tra rinuncia non accettata, mancata esecuzione e rinuncia accettata: solo quest’ultima, nel caso esaminato, è stata ritenuta decisiva per annullare l’imposizione.
- La circostanza della rinuncia accettata deve risultare in modo chiaro dagli atti e può essere valorizzata anche se non contestata dall’Amministrazione finanziaria.
- La decisione riguarda una specifica fattispecie e non implica che ogni rinuncia processuale o ogni inefficacia del decreto comporti automaticamente l’esclusione dell’imposta.
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