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Ordinanza

Ordinanza n. 1340/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 228/2025, pubblicata dal Tribunale di Brescia, Sezione lavoro, in data 30.07.2025 (R.G. n. 68/2024), notificata in data 27.08.2025 avente ad oggetto differenze retributive.

Giustizia amministrativa202600299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione lavoro, sulle differenze retributive; nella presente fase, rinuncia all’incarico del commissario ad acta nominato per l’ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La lavoratrice ha promosso giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione lavoro, relativa alle differenze retributive maturate dal conseguimento della prima posizione economica del personale ATA, con effetto dal 28 giugno 2022. Dopo che il TAR, con sentenza n. 806 dell’8 giugno 2026, aveva ordinato al Ministero di adempiere entro novanta giorni e nominato commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, la dirigente nominata ha rinunciato all’incarico. Ha sostenuto che la propria Direzione non fosse competente per la gestione del rapporto di lavoro e per il pagamento degli emolumenti, indicando come competente un’altra Direzione generale in base alla riorganizzazione ministeriale del 2023 e chiedendo la nomina di un diverso commissario.

La decisione

Il TAR ha disposto la sostituzione del commissario ad acta. Ha ritenuto non sufficiente la dichiarazione di rinuncia, poiché l’indicazione delle Direzioni asseritamente competenti non era stata controfirmata dai rispettivi direttori e il sito ministeriale non consentiva di ricostruire agevolmente la ripartizione interna delle competenze. Per evitare ulteriori rimpalli tra uffici e l’aggravarsi del ritardo e delle somme dovute, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a individuare e delegare i poteri a dirigenti o funzionari della Direzione generale istituzionalmente competente per il pagamento. Il nuovo commissario deve provvedere agli incombenti e alla completa ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e non è vincolato dalla dichiarazione di incompetenza depositata dalla dirigente rinunciante. Resta ferma la penalità di mora per il ritardo già maturato oltre il termine di novanta giorni fissato con la precedente sentenza; in caso di ulteriore inadempimento, il Collegio si riserva di segnalare la vicenda alla Procura regionale della Corte dei conti. Nulla sulle spese della fase.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta rinuncia all’incarico invocando l’incompetenza della struttura di appartenenza e la competenza di altri uffici non risulta adeguatamente confermata, il giudice può sostituirlo individuando una figura apicale dell’amministrazione e attribuendole il potere di delegare l’esecuzione agli uffici competenti, così da prevenire ulteriori conflitti interni e ritardi nell’attuazione del giudicato.
  • Il ritardo ulteriore imputabile all’amministrazione nella fase di ottemperanza, anche se intervenuto a seguito della rinuncia del commissario ad acta, non può pregiudicare il creditore: resta ferma la penalità di mora maturata secondo il termine di adempimento già assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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