Cassazione Civile, Ordinanza n. 16026/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese tra le parti ricorrenti e la parte controricorrente. Non ha adottato statuizioni sulle posizioni degli intimati non costituiti in legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della corte d'appello. Prima dell'adunanza camerale è stata però depositata una dichiarazione di rinuncia al ricorso, con accettazione della controparte costituita e richiesta di compensazione delle spese, sottoscritte dal ricorrente persona fisica anche quale legale rappresentante della società ricorrente e dai rispettivi difensori. Gli intimati diversi dalla controricorrente non hanno svolto difese in cassazione.
Norme richiamate
rinuncia al ricorso per cassazione
La rinuncia validamente depositata prima della decisione, con accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta prima dell'adunanza e accompagnata dall'accettazione della parte costituita, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare le spese tra le parti che hanno aderito alla rinuncia, mentre non provvede sulle posizioni delle parti intimate rimaste contumaci in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
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