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Sentenza

Sentenza n. 803/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato esclusivamente dal mancato rispetto del termine di sessanta giorni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha dichiarato irricevibile l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto il 31 dicembre 2023, ritenendo ostativa la presentazione tardiva della domanda rispetto al termine previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della partecipazione procedimentale per omesso preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, sostenendo di essere titolare da anni di un rapporto di lavoro e di possedere i requisiti sostanziali per il rinnovo. Ha riferito di avere tentato di presentare tempestivamente la domanda presso il Commissariato, senza che la pratica fosse acquisita, e di avere successivamente inoltrato l’istanza tramite kit postale. L’Amministrazione ha rappresentato che, dopo la scadenza del titolo, era stato adottato anche un provvedimento di espulsione, chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 abbia natura ordinatoria o sollecitatoria, e non perentoria: la norma non prevede né una decadenza né una sanzione di irricevibilità per la domanda tardiva. Pertanto, la tardività non può costituire, da sola, motivo ostativo all’esame della richiesta, dovendo l’Amministrazione verificare in concreto la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il soggiorno. Il Collegio ha inoltre rilevato che la Questura non aveva esaminato la documentazione relativa alla situazione lavorativa, reddituale e abitativa del ricorrente e aveva omesso il preavviso di rigetto, sul presupposto erroneo che il diniego fosse atto dovuto. L’Amministrazione è stata onerata di riesaminare la posizione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, senza tenere conto della data di presentazione della domanda. Le spese sono state integralmente compensate; il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza

    Il termine di sessanta giorni per chiedere il rinnovo ha natura ordinatoria o sollecitatoria, non perentoria, poiché la disposizione non prevede decadenza o altra sanzione per la sua inosservanza; la domanda tardiva deve essere esaminata nel merito.

  • art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione, prevedendo l’espulsione quando il permesso sia scaduto da oltre sessanta giorni e non sia stata presentata domanda di rinnovo, non rende perentorio il termine per la domanda e non disciplina le conseguenze della sua presentazione tardiva.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto era dovuto, poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto i requisiti per il rinnovo e non poteva considerare il diniego come atto meramente vincolato fondato sulla tardività.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.

Massime di principio

  • Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è ordinatorio o sollecitatorio, non perentorio: la sua inosservanza non determina automaticamente l’irricevibilità o il rigetto della domanda, in mancanza di un’espressa previsione di decadenza o di altra sanzione.
  • La domanda tardiva di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere esaminata nel merito, verificando la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge per l’ingresso e il soggiorno; la tardività può eventualmente costituire un elemento della valutazione complessiva, ma non un motivo preliminare e autonomo di diniego.
  • L’Amministrazione non può qualificare come atto dovuto il diniego fondato esclusivamente sulla tardività della domanda di rinnovo; prima di decidere deve valutare la situazione personale, lavorativa, reddituale e abitativa dell’interessato e, ove ne ricorrano i presupposti, consentirgli la partecipazione mediante preavviso di rigetto.
  • L’annullamento del diniego fondato sulla sola tardività comporta l’obbligo conformativo dell’Amministrazione di riesaminare la domanda senza considerare la data di presentazione come ragione ostativa, restando salve le ulteriori valutazioni sui requisiti di legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoria

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