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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12192/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società creditrice per il pagamento di un credito residuo di euro 47.818,11 relativo a rapporti di appalto intercorsi tra le parti. La società opponente ha contestato la genericità della domanda monitoria, l'esistenza dei presupposti per l'emissione del decreto, l'avvenuta definizione di tutti i rapporti tra le società e la prescrizione del credito. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo provato il credito sulla base di quattro fatture del 1993 e del contratto d'appalto, e ha considerato interruttive della prescrizione le raccomandate inviate dalla creditrice. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la creditrice avesse fondato l'azione monitoria su titoli e fatture diversi da quelli richiamati nelle lettere di messa in mora e che la prescrizione fosse stata erroneamente esclusa; 2) violazione dell'art. 2943 c.c., perché le lettere prodotte non avrebbero contenuto l'esplicitazione del fatto costitutivo del credito e, dunque, non avrebbero interrotto la prescrizione ventennale; 3) violazione degli artt. 115, 116, 167 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto ammessi e provati fatti costitutivi della pretesa in assenza di adeguate allegazioni e prova del rapporto fonte e del pagamento, valorizzando indebitamente il contegno processuale della debitrice, la mancata risposta all'interrogatorio formale e la mancata esibizione delle scritture contabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., osservando che il ricorrente non aveva indicato specifiche e diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché costruito su un presupposto fattuale difforme da quello accertato dal giudice di merito, e comunque la censura non poteva superare l'inammissibilità del motivo precedente. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo

    Il vizio di omesso esame non è scrutinabile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Quando appello e primo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile; è irrilevante che il giudice d'appello aggiunga argomenti ulteriori di rafforzamento o precisazione.

  • art. 2943 c.c.

    La dedotta violazione della norma sull'interruzione della prescrizione non è esaminabile se si fonda su un presupposto di fatto diverso da quello accertato dal giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le doglianze che mirano a contestare la valutazione delle prove o a sostenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio sono inammissibili in cassazione se sollecitano una rivalutazione del merito.

  • art. 167 c.p.c.

    La censura relativa all'erronea considerazione di fatti come ammessi non può tradursi in una nuova valutazione del contegno difensivo e delle risultanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    La ripartizione dell'onere della prova non consente in cassazione di sostituire al giudizio del merito una nuova lettura delle risultanze probatorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Nel caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, in caso di esito sfavorevole, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado con il medesimo nucleo logico-argomentativo impedisce di sindacare in cassazione l'omesso esame di fatti decisivi, anche se il giudice d'appello aggiunge argomenti rafforzativi.
  • La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando presuppone una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove, del contegno processuale delle parti o della loro rilevanza ai fini dell'ammissione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità.
  • L'interruzione della prescrizione e, più in generale, la prova del credito devono essere valutate sulla base del compendio fattuale accertato nei gradi di merito; in cassazione non è consentito sostituire tale accertamento con una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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