Cassazione Penale, Sentenza n. 37079/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che, su reclamo di Raffaele Amato, non aveva accolto la proposta del Magistrato di sorveglianza di Spoleto di revoca dei provvedimenti di concessione della liberazione anticipata relativi ai periodi 24/02/2009-24/02/2012, 24/02/2012-24/08/2012 e 24/08/2012-24/02/2014. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 54, comma 3, dell'Ordinamento penitenziario e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva correttamente valutato elementi (tra cui una nota della Questura di Napoli) che attesterebbero la perdurante partecipazione di Amato all'associazione criminale e il suo ruolo attivo e pericoloso, anche dopo il 2011, rendendo quindi legittima la revoca del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia. La Corte ha richiamato il principio che la liberazione anticipata ha finalità di reinserimento e richiede la verifica della partecipazione attiva all'opera di rieducazione; analogamente, la revoca deve essere disposta quando la condotta del detenuto, valutata con riferimento ai singoli semestri, dimostri la mancata partecipazione all'opera rieducativa. Nel caso concreto il Tribunale non ha correttamente applicato tali criteri e non ha adeguatamente considerato che il primo periodo valutato coincide quasi integralmente con il periodo di commissione dei reati e con elementi che indicano la persistenza dell'associazione criminale e delle alleanze mafiose, ragione per cui è necessario un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, Ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354)
La norma è interpretata nella funzione di regolamentare la concessione della liberazione anticipata come strumento premiale finalizzato al reinserimento; richiede la valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione e consente la revoca quando, anche riferendosi a singoli semestri, emerga la mancata partecipazione all'opera rieducativa.
C. Cost. n. 352 del 1991
Richiamata per sottolineare che la finalità principale della liberazione anticipata è il reinserimento sociale del condannato che dimostri partecipazione all'opera di rieducazione.
C. Cost. n. 276 del 1990
Richiamata per distinguere il livello di prova/ravvedimento richiesto per misure più incisive (extramurarie) rispetto alla liberazione anticipata.
Cass. Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015 (Rv.264293)
Precedente richiamato che definisce il principio secondo cui la valutazione per la liberazione anticipata deve riguardare la partecipazione all'opera rieducativa e che la revoca si dispone in presenza di condotta che dimostri la mancata partecipazione, valutata sui singoli semestri.
Massime di principio
- La liberazione anticipata va interpretata principalmente come misura finalizzata al reinserimento sociale: conta l'adesione attiva del detenuto alle regole carcerarie e agli interventi trattamentali, non solo la mera buona condotta.
- La revoca della liberazione anticipata è giustificata quando, anche con riferimento a singoli semestri di detenzione, emergano comportamenti che dimostrano la mancata partecipazione all'opera rieducativa; gli stessi elementi che determinerebbero il rigetto di una richiesta di concessione valgono per la revoca.
- Se il periodo di riferimento per il beneficio coincide con il periodo di commissione di reati o con elementi probatori che indicano la persistenza di rapporti associativi, il giudice deve valutare tali elementi con particolare rigore e può legittimamente disporre la revoca.
- Documentazione investigativa (es. note di Questura), sentenze passate in giudicato e elementi sul mantenimento di rapporti o direttive a membri dell'associazione sono rilevanti per valutare la perdita dei requisiti del beneficio.
- Se il giudice di merito non considera adeguatamente prove o principi giurisprudenziali applicabili, la decisione può essere annullata e rimandata per un nuovo esame motivato.
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