Cassazione Penale, Sentenza n. 42718/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava, in particolare con il secondo motivo, la dichiarazione di assenza pronunciata in primo grado. Si eccepiva che la citazione a giudizio era avvenuta a seguito di compiuta giacenza dopo un tentativo di notifica a mezzo posta ad un indirizzo dove l'imputato non risultava più residente; inoltre il difensore di fiducia aveva già rinunciato al mandato per mancanza di contatti con l'assistito ed era stato sostituito da un difensore d'ufficio con il quale l'imputato non si era relazionato. Per tali ragioni si sostenne l'illegittimità della mancata partecipazione e della conseguente dichiarazione di assenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e ha dichiarato che, in presenza dell'irregolare modalità di citazione e dell'assenza di rapporti tra imputato e difensore d'ufficio, non poteva essere mantenuta la precedente pronuncia. Tuttavia, essendo decorso il termine massimo di prescrizione e non risultando sussistere cause di proscioglimento più favorevoli (comma 2 dell'art. 129 c.p.p.), la Corte ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p. P.Q.M. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
La Corte ha applicato il comma 1 per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione ove sia ormai decorso il termine massimo, rilevando altresì che non sussistevano cause di proscioglimento più favorevoli previste dal comma 2.
Massime di principio
- Una dichiarazione di assenza pronunciata in primo grado può essere annullata se la notifica della citazione è avvenuta in modo irregolare (es. avviso di giacenza da un indirizzo non più valido) e il difensore di fiducia aveva già rinunciato senza che l'imputato fosse effettivamente raggiunto.
- La mancata relazione tra imputato e difensore d'ufficio può aggravare la posizione dell'imputato riguardo alla effettiva partecipazione al processo e giustificare l'annullamento della sentenza di condanna se la partecipazione è stata di fatto preclusa per vizi della notifica o dell'assistenza difensiva.
- Se, a seguito dell'accertamento di vizi procedurali che rendono invalida la partecipazione o il giudizio, è nel frattempo decorsa la prescrizione, il giudice può annullare la sentenza senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
- Se la prescrizione non è ancora decorso, l'annullamento per vizi di notifica/assenza può condurre al rinvio del processo per nuovo giudizio; la presenza o meno della prescrizione è quindi decisiva per l'ulteriore fate del procedimento.
- Per evitare esiti sfavorevoli, l'imputato deve comunicare tempestivamente un indirizzo valido e mantenere contatti con il difensore; il difensore che intende rinunciare dovrebbe adottare misure per assicurare che l'imputato sia informato della rinuncia e delle scadenze processuali.
- Le parti e il giudice devono valutare separatamente la regolarità delle notifiche e l'effettiva possibilità per l'imputato di partecipare: l'assenza formale non esclude il diritto a che venga accertata la effettiva conoscenza dell'atto quando da ciò dipende la validità del processo.
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