Cassazione Penale, Sentenza n. 31776/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per vizi di motivazione e violazione di legge: a) la Corte distrettuale avrebbe ripetuto argomenti già censurati dalla precedente sentenza di annullamento (argomentazione circolare fondata sugli atti di indagine); b) violazione dell'art. 192 c.p.p. per mancato accertamento di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni etero- e auto-accusatorie del coimputato Vigoriti, trattandosi di chiamata in correità che richiede riscontri non solo sulla modalità dei fatti ma sulla riferibilità al singolo imputato; c) assenza di elementi concreti indicanti le condotte attribuite a Di Paola (la sentenza si sarebbe limitata a richiamare la sua presenza al camping, tabulati telefonici, scelte processuali e pregresse condanne); d) contraddizione sul colore del mezzo della fuga (bianco vs nero) che dimostrerebbe mancanza di riscontri autonomi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi, ritenendo che la Corte d'appello di Perugia avesse fornito motivazione congrua e indicato riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del coimputato: tabulati telefonici, agganci alle celle, registrazioni del Camping Stella Maris e comportamenti anomali (permanenza nelle camere senza uscire) hanno costituito elementi convergenti e individualizzati collegati alla posizione del ricorrente. La sentenza impugnata — che aveva riformato il giudizio di primo grado limitando l'effetto sanzionatorio per la prescrizione dei reati in materia di armi — era dunque confermata nella parte di condanna di Luigi Di Paola alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e euro 600 di multa per i delitti di rapina pluriaggravata commessi il 17 maggio 2013 e il 10 giugno 2013; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che le dichiarazioni del chiamante in correità possono essere utilizzate solo se riscontrate da elementi esterni individualizzanti riguardanti sia il fatto che la sua riferibilità all'imputato; la Corte ha ritenuto presenti tali riscontri (tabulati telefonici, agganci di cella, registrazioni di alloggi e comportamenti) e dunque ammissibile il valore probatorio delle dichiarazioni.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020
La causa in Cassazione si è svolta con trattazione scritta secondo la disciplina emergenziale prevista dalla norma; rilevazione procedurale senza incidenza sul merito.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti)
Richiamata quale principio secondo cui, per la natura indiretta dell'accusa basata su chiamata in correità, è necessario un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della dichiarazione e della sua efficacia dimostrativa; la Corte ha applicato tale principio valutando la congruenza e la convergenza dei riscontri esterni.
Massime di principio
- Le dichiarazioni del chiamante in correità possono essere utilizzate per fondare una condanna solo se esistono riscontri esterni e individualizzanti che collegano il fatto e la referente dell'azione al singolo imputato (tabulati, agganci di cella, registrazioni di alloggi, comportamenti anomali).
- La presenza di analogie organizzative tra reati e prove di contesto (es. alloggi comuni vicino ai luoghi del reato nello stesso periodo) può costituire elemento complementare di riscontro purché sia specificamente motivata e collegata alla condotta dell'imputato.
- Contraddizioni marginali (come la discrepanza sul colore del mezzo) non sono necessariamente decisive se sussistono altri elementi convergenti e coerenti a carico dell'imputato.
- La Corte di legittimità non rivede la valutazione di merito degli elementi di fatto in assenza di vizio di logica o istruttorio: la verifica si limita alla congruità della motivazione e al rispetto delle regole del diritto e della logica probatoria.
- Se la motivazione della corte di merito indica specifici riscontri e ne spiega il collegamento probatorio con la posizione dell'imputato, il ricorso per vizio motivazionale relativo alla chiamata in correità è difficilmente accoglibile.
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