Sentenza n. 2324/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del provvedimento dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 1219 in data 15 dicembre 2025, con cui è stata respinta l'istanza n. 6140 in data 9 aprile 2025 con cui il Comune ricorrente aveva chiesto l’inserimento - nel piano economico-finanziario d’ambito del nuovo gestore (ARETUSACQUE S.p.A.) - degli effetti economici dell’intervento di efficientamento energetico dell’impianto di sollevamento e distribuzione delle acque di falda del territorio comunale, oggetto della convenzione n. 1004/2023; b) della presupposta relazione istruttoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’inserimento nel piano economico-finanziario d’ambito degli effetti economici di un intervento di efficientamento energetico degli impianti comunali di sollevamento e distribuzione delle acque di falda, nonché relazione istruttoria presupposta.
Esito
Favorevole al resistente (ente di governo d'ambito)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha dedotto che il diniego dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa fosse illegittimo perché contrastante con la deliberazione commissariale del 9 giugno 2023, che aveva dato atto dei costi pluriennali relativi all’adesione ad ARETUSACQUE S.p.A. e agli interventi di efficientamento. Ha lamentato l’assenza di una motivazione rafforzata per il mancato recepimento di tale deliberazione, il difetto di istruttoria e l’omessa considerazione sostanziale dell’effettiva realizzazione, operatività e utilità degli impianti. Il Comune ha inoltre sostenuto che l’Amministrazione avesse fondato il diniego su carenze documentali e valutazioni astratte di non convenienza, senza verificare concretamente le opere, i risparmi energetici, il loro rapporto con i canoni e l’incidenza sul servizio idrico integrato. In subordine, ha dedotto che eventuali criticità avrebbero dovuto condurre a una rimodulazione, a un riconoscimento parziale o differito degli oneri, e non al rigetto integrale dell’istanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle questioni preliminari di rito. Ha escluso che l’Assemblea Territoriale Idrica fosse vincolata dalla deliberazione del commissario nominato presso il Comune o dovesse motivare rafforzatamente il proprio discostamento. In base agli artt. 141 e 149 del d.lgs. 152/2006 e alla legislazione regionale siciliana, la competenza esclusiva per la redazione, adozione e aggiornamento del piano d’ambito e del relativo piano economico-finanziario spetta all’ente di governo dell’ambito. Il commissario operante presso il Comune aveva invece poteri sostitutivi limitati all’adesione alla società e non poteva incidere sulla pianificazione d’ambito. Il diniego è stato ritenuto legittimo e doveroso perché il piano economico-finanziario non è una mera rappresentazione contabile, ma lo strumento destinato a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione e la corretta allocazione dei rischi. L’inserimento di costi tariffari richiede quindi dati attendibili, verificabili e asseverati, nonché la dimostrazione dell’effettiva utilità dell’investimento per il servizio. L’istruttoria aveva evidenziato la mancata o incompleta produzione dei verbali di avvio e conclusione dei lavori, di atti di collaudo tempestivi e regolarmente sottoscritti, della descrizione delle verifiche, della contabilità finale, del progetto e delle varianti, degli atti di gara, delle proposte originaria e definitiva, dei calcoli di convenienza e dei flussi finanziari. Erano inoltre emerse variazioni sostanziali della durata e del canone tra gara e stipula, nonché carenze sulla tracciabilità dei pagamenti e dei risparmi energetici, sull’avvalimento, sulle cessioni del contratto e del credito, sul verbale di consistenza e sulla cauzione definitiva. Tali elementi impedivano di verificare la conformità e l’entrata in funzione delle opere, la sostenibilità economica dell’intervento e il nesso tra costi, risparmi e utilità per il servizio idrico. Il Collegio ha ritenuto che l’inserimento di un costo pluriennale ingente e non adeguatamente verificato avrebbe potuto determinare uno squilibrio del piano e un illegittimo aggravio tariffario per gli utenti dell’ambito. Non era quindi configurabile un riconoscimento parziale o una rimodulazione di oneri privi di adeguata asseverazione e riscontro sostanziale. È stata inoltre esclusa la possibilità per il Comune di invocare buona fede o affidamento qualificato, poiché esso non aveva cooperato nelle fasi di formazione del piano e aveva stipulato e gestito autonomamente la convenzione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 141 d.lgs. 152/2006
Attribuisce all’organizzazione del servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali e fonda la competenza dell’ente di governo dell’ambito sulle funzioni di pianificazione e organizzazione del servizio.
art. 149 d.lgs. 152/2006
stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore; stato di funzionamento; garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione
Richiede che la ricognizione delle infrastrutture e il piano economico-finanziario siano fondati su dati verificabili circa consistenza, funzionamento, equilibrio economico-finanziario, efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
legge regionale Sicilia n. 19/2015
Attribuisce alle Assemblee Territoriali Idriche siciliane le funzioni dell’ente di governo dell’ambito in materia di servizio idrico integrato.
art. 14 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Prevede l’obbligo degli enti di governo dell’ambito di procedere all’affidamento del servizio idrico e i poteri sostitutivi regionali in caso di inerzia.
art. 14 d.lgs. 201/2022
È richiamato con riferimento alla relazione predisposta nell’ambito della scelta della forma di gestione mediante società mista.
Massime di principio
- La competenza per la redazione, adozione e aggiornamento del piano d’ambito e del relativo piano economico-finanziario appartiene in via esclusiva all’ente di governo dell’ambito; un commissario nominato presso un Comune, con poteri sostitutivi limitati agli atti comunali, non può vincolare l’ente d’ambito né imporre l’inserimento di costi nella pianificazione sovracomunale.
- Una deliberazione adottata da un organo comunale privo di competenza in materia di pianificazione d’ambito non può produrre effetti vincolanti nei confronti dell’ente di governo dell’ambito, anche se adottata nell’ambito del medesimo processo di riorganizzazione del servizio.
- L’inserimento di costi pluriennali nel piano economico-finanziario del servizio idrico integrato presuppone la disponibilità di documentazione completa e verificabile sulla regolarità della procedura contrattuale, sull’esecuzione e sul collaudo delle opere, sulla loro entrata in funzione, sulla convenienza economica e sul rapporto tra costi, risparmi e utilità per il servizio.
- Poiché il piano economico-finanziario deve garantire l’equilibrio della gestione e la corretta allocazione dei rischi, l’amministrazione può e deve negare l’inserimento di costi non adeguatamente verificati o derivanti da rapporti contrattuali affetti da irregolarità, quando ciò possa determinare uno squilibrio economico-finanziario o un aggravio tariffario per gli utenti.
- Nel servizio idrico integrato possono essere trasferiti in tariffa soltanto costi efficienti di investimento e di esercizio, adeguatamente verificati e asseverati; l’utilizzazione materiale di impianti non inclusi nel piano economico-finanziario non legittima, di per sé, l’inserimento retroattivo dei relativi oneri nella tariffa d’ambito.
- Il Comune che non abbia collaborato alla formazione del piano d’ambito e abbia autonomamente stipulato e gestito un rapporto contrattuale senza il preventivo coinvolgimento dell’ente di governo dell’ambito non può invocare, per ottenere l’inserimento dei relativi costi nel piano, un affidamento qualificato fondato sulla precedente rappresentazione degli oneri.
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