Cassazione Penale, Sentenza n. 16693/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il diniego, disposto dal Magistrato di Sorveglianza del 13/03/2024, di concessione del permesso premio. Il ricorrente sosteneva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, deducendo l'assenza di contatti con il contesto criminale di provenienza, l'assenza di pericolo di ripristino, il regolare comportamento in carcere, i colloqui limitati ai familiari e l'assenza di pendenze giudiziarie. Ha anche contestato l'irrealizzabilità del risarcimento dei danni per impossidenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, alla luce dell'art. 4‑bis ord. pen. (come novellato dal d.l. n.162/2022), permane una presunzione relativa di pericolosità per chi ha commesso reati di tipo mafioso o finalizzati al narcotraffico e che la particolare intensità del ruolo associativo svolto da Ascone costituisce un elemento serio di mantenimento di tale pericolosità. Le allegazioni difensive (buon comportamento carcerario, colloqui con familiari, assenza di pendenze) non sono ritenute sufficienti a superare la presunzione: era necessario produrre indicatori concreti di ravvedimento o di avvio di un serio processo di revisione critica. La Corte ha, inoltre, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4‑bis ord. pen. (novellato dal d.l. n.162 del 2022)
La norma stabilisce una presunzione legale, seppur relativa, di pericolosità per i condannati per reati di stampo mafioso o finalizzati al narcotraffico; tale presunzione può essere superata solo mediante allegazioni e prove concrete che dimostrino la inesistenza del rischio di ripristino dei contatti con il contesto criminoso. Il giudice ha ritenuto che il semplice buon comportamento carcerario e l'assenza di pendenze non siano, di per sé, idonei a superare la presunzione, specie quando il ruolo associativo avuto in libertà era di particolare intensità.
Massime di principio
- Per i condannati per reati di tipo mafioso o finalizzati al narcotraffico l'art. 4‑bis introduce una presunzione relativa di pericolosità: il richiedente deve fornire elementi concreti e specifici per superarla.
- Il buon comportamento detentivo e l'assenza di pendenze giudiziarie, pur rilevanti, non sono automaticamente sufficienti a dimostrare la mancanza di pericolo di ripristino; servono indicatori di ravvedimento significativo (es. iniziative riparatorie concrete, dichiarazioni di collaborazione efficaci, comprovato distacco dal contesto criminale).
- La rilevanza e l'intensità del ruolo associativo svolto in passato pesano fortemente nella valutazione del rischio e possono giustificare il diniego di benefici come i permessi premio se non emergono prove contrarie convincenti.
- L'onere probatorio grava sul ricorrente: in situazioni analoghe è prudente documentare, oltre al comportamento carcerario, elementi fattuali che dimostrino il distacco dai contesti criminali e l'avvio di una revisione critica (percorso trattamentale specifico, testimonianze, attività riparatorie, assenza di contatti monitorabili).
- Questioni patrimoniali come l'impossibilità di risarcire non incidono necessariamente sulla valutazione della pericolosità ai fini dei benefici detentivi.
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