Sentenza del 27/06/2018 n. 6292 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la deducibilità di costi pari a euro 69.913,05, ritenendo che derivassero da contratti di interest rate swap aventi funzione di copertura. Secondo l'Ufficio, i contratti n. 51993 e n. 60311 avevano invece natura speculativa: il primo non risultava collegato a specifici mutui o finanziamenti, mentre il secondo era stato qualificato dalla stessa società, nella nota integrativa al bilancio 2008, come avente caratteristiche speculative. Era stato inoltre contestato un ulteriore importo di euro 8.404,00 per costi ritenuti non di competenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione favorevole alla società. Ha ritenuto che i contratti derivati non fossero strumenti di copertura di rischi inerenti all'attività industriale della contribuente, ma contratti speculativi finalizzati a ottenere un profitto sull'andamento dei tassi di interesse. Poiché la società non operava nel settore creditizio o finanziario e mancava un collegamento, anche indiretto, tra le perdite derivanti dagli swap e l'attività produttiva esercitata, i relativi costi non erano deducibili per difetto di inerenza. La società è stata inoltre condannata al pagamento di euro 1.000,00 per le spese del grado di appello, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Art. 75 del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente all'epoca dei fatti
requisito della inerenza del costo alla attività d'impresa
La norma richiede che i componenti negativi siano inerenti all'attività d'impresa per poter essere dedotti. La sentenza, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ritenuto non deducibili le perdite derivanti da interest rate swap speculativi stipulati da una società non operante nel settore finanziario.
Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986
È indicato come la disposizione corrispondente all'art. 75 del TUIR nella numerazione attuale e viene riferito al principio di inerenza dei costi rispetto all'attività d'impresa.
Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 4041 del 27 febbraio 2015
La Corte di Cassazione ha escluso la deducibilità degli accantonamenti relativi alla copertura del rischio derivante da interest rate swap quando la società non opera nel settore creditizio o finanziario e manca l'inerenza del costo all'attività d'impresa.
Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 5160 del 28 febbraio 2017
La sentenza richiama questo precedente per ribadire che i costi derivanti da interest rate swap devono essere collegati all'attività d'impresa e che, in assenza di tale collegamento, non sono deducibili.
Massime di principio
- La qualificazione di un derivato come strumento di copertura non dipende esclusivamente dalla denominazione attribuita dalle parti, ma deve risultare dal concreto collegamento con uno specifico debito, finanziamento o rischio aziendale preesistente.
- Per dimostrare la natura di copertura è importante documentare il rapporto tra derivato e sottostante, la finalità di neutralizzazione del rischio, la coerenza tra importi e durata e la corretta rappresentazione contabile.
- Un derivato stipulato da una società industriale senza collegamento dimostrabile con finanziamenti o rischi propri dell'attività produttiva può essere qualificato come speculativo.
- Le perdite derivanti da operazioni speculative non sono automaticamente deducibili: occorre dimostrare l'inerenza, cioè un collegamento concreto, anche indiretto ma non meramente astratto, con l'attività che genera i ricavi.
- Le dichiarazioni contenute nella nota integrativa e nei bilanci possono assumere rilievo probatorio contro la successiva qualificazione del contratto come derivato di copertura.
- Il mancato verificarsi del rischio che si intendeva neutralizzare non trasforma necessariamente un derivato di copertura in uno speculativo; tuttavia, se mancano fin dall'origine un sottostante e una strategia di copertura documentabili, l'operazione può essere considerata speculativa.
- In caso di contestazione fiscale, la società deve fornire elementi concreti sulla finalità del derivato e sul suo collegamento con l'attività d'impresa; la sola stipulazione contestuale a un finanziamento può non essere sufficiente.
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