Sentenza n. 1855/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza dell’8 aprile 2024 di subentro e voltura dell’autorizzazione NCC n. 4 del 23 maggio 2013 e di autorizzazione all’utilizzo di un veicolo Mercedes V-Klasse targato GH180XY
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore NCC)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa, dopo avere acquistato il 25 marzo 2024 un ramo d’azienda comprensivo dell’autorizzazione NCC, aveva presentato l’8 aprile 2024 tramite il portale Calabria SUAP una domanda di subentro e voltura, con contestuale sostituzione del veicolo. In seguito alle richieste del SUAP, il 7 maggio 2025 aveva trasmesso tramite il portale la documentazione integrativa. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 della l. 241/1990 per l’omessa conclusione del procedimento e ha chiesto, in via principale, l’accertamento della fondatezza della pretesa e del diritto alla voltura e al nulla osta per il veicolo, sostenendo che si trattasse di attività vincolata o a bassissima discrezionalità; in subordine, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere. Il Comune ha eccepito che la documentazione era stata inizialmente inviata via PEC anziché tramite il portale SUAP, segnalando inoltre difficoltà organizzative dovute alla carenza di personale.
La decisione
Il ricorso è accolto nei limiti della domanda subordinata. Il file di log acquisito in istruttoria ha dimostrato che, dopo la comunicazione del 2 maggio 2025 con cui il SUAP aveva richiesto il deposito tramite il portale, la cooperativa aveva caricato il 7 maggio 2025 tramite il canale telematico la domanda e la documentazione necessaria; pertanto, il silenzio comunale non era giustificato. È respinta la domanda principale di accertamento della fondatezza dell’istanza ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.: la verifica del rispetto del vincolo di territorialità previsto dalla disciplina del servizio NCC comporta apprezzamenti discrezionali riservati al Comune. Il Comune è quindi ordinato a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è nominato commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a un funzionario della Prefettura, che dovrà provvedere in sostituzione entro ulteriori 60 giorni. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Di conseguenza il silenzio serbato dal Comune di Acquappesa in ordine alla domanda di subentro presentata dalla parte ricorrente non risulta giustificato.
Accertato il deposito della documentazione richiesta attraverso il canale telematico prescritto, l’amministrazione non può giustificare la mancata conclusione del procedimento e deve adottare una determinazione espressa.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Va nondimeno disattesa la richiesta formulata in via principale, in ordine ad una pronuncia sulla fondatezza della istanza ai sensi dell’art. 31, co 3, c.p.a. in quanto l’attività di autorizzazione per il servizio di Noleggio con Conducente (NCC) - e, quindi, anche l’eventuale voltura - riserva all’Amministrazione comunale il potere di accertare tra i requisiti necessari la verifica della sussistenza del rispetto del vincolo di territorialità ai sensi degli artt. 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 che, in quanto tale, richiede apprezzamenti di natura discrezionale.
Il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. solo quando non residuino valutazioni discrezionali dell’amministrazione. La verifica del rispetto del vincolo di territorialità per l’autorizzazione NCC, anche in sede di voltura, implica apprezzamenti discrezionali e preclude l’accertamento giudiziale diretto del diritto al rilascio.
artt. 3 e 11 l. 21/1992
Va nondimeno disattesa la richiesta formulata in via principale, in ordine ad una pronuncia sulla fondatezza della istanza ai sensi dell’art. 31, co 3, c.p.a. in quanto l’attività di autorizzazione per il servizio di Noleggio con Conducente (NCC) - e, quindi, anche l’eventuale voltura - riserva all’Amministrazione comunale il potere di accertare tra i requisiti necessari la verifica della sussistenza del rispetto del vincolo di territorialità ai sensi degli artt. 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 che, in quanto tale, richiede apprezzamenti di natura discrezionale.
La verifica del rispetto del vincolo di territorialità costituisce un requisito dell’autorizzazione NCC e comporta apprezzamenti discrezionali dell’amministrazione comunale, anche quando si tratta della voltura.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Nel caso di perdurante inadempimento all’obbligo di provvedere, il Collegio, in conformità della espressa richiesta formulata da parte ricorrente, nomina, sin d’ora, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., quale Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza con facoltà di delega a un funzionario della medesima Prefettura, che provvederà ad adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla parte ricorrente.
Nel giudizio sul silenzio il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell’amministrazione se questa non adempie all’ordine di provvedere entro il termine stabilito.
Massime di principio
- Nel giudizio sul silenzio, l’amministrazione non può giustificare l’inerzia adducendo l’invio iniziale della documentazione attraverso un canale non prescritto quando risulti che il richiedente abbia poi depositato la domanda e gli allegati richiesti tramite il canale telematico indicato dall’ufficio.
- L’azione avverso il silenzio consente di ottenere l’accertamento diretto della fondatezza della pretesa soltanto quando l’attività amministrativa sia vincolata e non residuino valutazioni discrezionali; la verifica del vincolo di territorialità per un’autorizzazione NCC comporta apprezzamenti riservati all’amministrazione.
- Accertata l’illegittimità del silenzio quando residuano valutazioni amministrative, il giudice ordina all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso e motivato entro un termine determinato, senza sostituirsi ad essa nel decidere la domanda.
- In caso di persistente inadempimento all’ordine di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché adotti in sostituzione dell’amministrazione il provvedimento espresso sull’istanza.
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