Ordinanza n. 1201/2026 - Roma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito di non idoneità alla prova scritta del concorso per 400 posti di notaio, con mancata ammissione alla prova orale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito di non idoneità della prova scritta sostenuta nel concorso notarile bandito con decreto del 12 giugno 2024, il verbale della Commissione esaminatrice n. 135 dell'8 aprile 2025 e la scheda di valutazione recante motivazione standard, nonché gli avvisi ministeriali relativi ai risultati delle prove scritte, all'elenco degli ammessi all'orale e all'estrazione della Corte d'appello per lo svolgimento delle prove orali. Sono stati inoltre impugnati tutti i verbali di correzione degli elaborati, nella parte in cui avrebbero illegittimamente dichiarato idonei i candidati ammessi alla prova orale, e gli atti connessi. Nel ricorso sono state formulate istanze istruttorie concernenti un file informatico contenente anomale annotazioni dei "Santi del giorno" e delle "Note della Commissione", file che sarebbe stato rimosso dal sito RUN pochi minuti dopo la pubblicazione, come riferito in una nota del Consiglio Nazionale del Notariato. La ricorrente ha chiesto un'istruttoria informatica mediante consulenza tecnica d'ufficio e/o verificazione del dispositivo utilizzato per gli inserimenti, il deposito della relazione richiesta dal Ministero alla Commissione esaminatrice sui fatti e una relazione delle amministrazioni sulle circostanze dedotte, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti.
La decisione
Il Presidente del TAR ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire dall'Amministrazione la relazione richiesta alla Commissione esaminatrice, con illustrazione delle circostanze che hanno determinato la creazione del file contestato e di ogni altro elemento utile alla valutazione delle censure. L'Amministrazione dovrà depositare la relazione entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. L'istanza istruttoria è stata accolta solo parzialmente: nella sede monocratica non sono state disposte la consulenza tecnica d'ufficio né la verificazione del dispositivo, la cui eventuale ammissione è stata rimessa all'apprezzamento collegiale. L'ordinanza, pertanto, non decide il merito del ricorso né la domanda cautelare, la cui trattazione era stata chiesta congiuntamente al merito.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 65, comma 3, c.p.a., senza una specifica interpretazione espressa.
art. 65, comma 1, c.p.a.
Costituisce la base normativa della richiesta e della disposizione dei mezzi istruttori.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'adozione dell'ordinanza istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di un ricorso, occorre chiarire circostanze fattuali relative alla formazione o alla gestione di un documento informatico contestato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione illustrativa e degli elementi utili alla delibazione delle censure.
- Nella sede monocratica il giudice può disporre gli incombenti istruttori ritenuti necessari, ma può rimettere all'apprezzamento collegiale la decisione sull'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio o di una verificazione, ove tali mezzi richiedano una valutazione non compatibile con la cognizione monocratica.
- L'accoglimento parziale di un'istanza istruttoria, con acquisizione di una relazione amministrativa e contestuale mancata disposizione di consulenza tecnica o verificazione, non definisce il merito della controversia e ha natura interlocutoria.
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