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Ordinanza

Ordinanza n. 13049/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Roma n. 12005 del 2022 che ha accolto la domanda di esecuzione del decreto della Corte di Appello di Roma, Sezione Equa Riparazione, depositato in data 5/4/2016 (Cron. 2696/2016, Rep. 2945/2016, R.G. 51092/2015).

Giustizia amministrativa202102556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Roma in materia di equa riparazione, nonostante la sentenza di ottemperanza del TAR

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Roma, depositato il 5 aprile 2016, con cui il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di somme ai sensi della legge n. 89/2001. Il TAR, con sentenza n. 12005 del 2022, aveva accolto la domanda e ordinato al Ministero di adempiere entro sessanta giorni. Persistendo l’inadempimento, il Tribunale aveva nominato un Commissario ad acta, successivamente revocato e sostituito più volte in seguito a reclami ex art. 114, comma 6, c.p.a. Il ricorrente ha quindi contestato il perdurante mancato pagamento e ha sollecitato l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del doppio giudicato.

La decisione

Il TAR rileva che, dagli atti, l’adempimento non risulta ancora effettuato. Esclude l’applicazione della sospensione biennale prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, introdotta dalla legge di bilancio 2025, ritenendo che il giudizio di ottemperanza fosse già definito da tempo e che il Commissario ad acta fosse già insediato. Conseguentemente, ritiene che non sia sospesa la competenza del giudice a esaminare il reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., strumento diretto ad assicurare l’esecuzione dei giudicati mediante misure organizzative già individuate dalla legge. In via interlocutoria, convoca il Commissario ad acta per la camera di consiglio del 28 ottobre 2026, affinché riferisca sulle ragioni del perdurante inadempimento, riservando ogni ulteriore provvedimento. Il rinvio è disposto senza definire ulteriormente la domanda di ottemperanza; la presenza non sarà necessaria qualora l’amministrazione adempia nelle more.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione è richiamata quale base dei requisiti che deve possedere il dirigente del Ministero individuato quale Commissario ad acta.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La sospensione non si applica a un giudizio di ottemperanza già definito da tempo, nel quale il Commissario ad acta si era già insediato.

  • art. 1, comma 817, l. 2025

    La norma ha modificato l’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 introducendo la sospensione temporanea delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti da equa riparazione.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Il reclamo costituisce uno strumento processuale attraverso il quale il giudice dell’ottemperanza può adottare le misure necessarie ad assicurare l’esecuzione del giudicato, anche mediante una scelta organizzativa relativa al Commissario ad acta.

  • l. 89/2001

    Disciplina il procedimento di equa riparazione e l’esecuzione dei relativi provvedimenti di condanna.

Massime di principio

  • La sospensione temporanea delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 non si applica, secondo la decisione, ai giudizi di ottemperanza già definiti da tempo nei quali il Commissario ad acta sia già stato insediato.
  • La competenza del giudice dell’ottemperanza a decidere sui reclami ex art. 114, comma 6, c.p.a. non è sospesa quando il reclamo sia diretto ad adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione di un giudicato già formato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può convocare il Commissario ad acta, o il dirigente amministrativo competente, per acquisire chiarimenti sulle ragioni del perdurante inadempimento e riservare ogni ulteriore provvedimento a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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