Ordinanza n. 11171/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 20 maggio 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che, essendo l'istanza di rinuncia successiva alla sentenza che aveva già definito favorevolmente il giudizio, essa non fosse propriamente una rinuncia al ricorso, bensì una rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale scelta è rimessa alla libera volontà della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione o statuizione giurisdizionale. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Atto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna; successiva rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza che aveva ordinato di provvedere
Esito
La controversia
La ricorrente aveva proposto un ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda del 20 maggio 2024, avente a oggetto il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Il ricorso era stato già accolto con sentenza della stessa Sezione, che aveva ordinato all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e aveva nominato un Commissario ad acta per l'eventuale perdurante inerzia. Con istanza depositata il 16 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, rappresentando l'intenzione di iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, per i quali l'iscrizione sarebbe subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all'estero.
Massime di principio
- Dopo la definizione favorevole del giudizio, la dichiarazione della parte vittoriosa di non volersi avvalere degli effetti favorevoli della sentenza costituisce rinuncia a tali effetti e non rinuncia al ricorso, ormai definito; essa rientra nella libera disponibilità della parte e non richiede una specifica intermediazione o statuizione giudiziale.
- Quando la parte dichiara, dopo la pronuncia della sentenza, di rinunciare agli effetti favorevoli conseguiti, il giudice non deve adottare ulteriori statuizioni sulla domanda già definita e può dichiarare il non luogo a provvedere.
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