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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06479/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato originariamente contestato, né una modifica del merito della responsabilità penale, essendo la decisione limitata al controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza d'appello e conteneva un solo motivo: si lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che la censura era formulata in modo generico, privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., sia sotto il profilo intrinseco sia sotto quello estrinseco, perché non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della decisione impugnata. Inoltre, la Corte osserva che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità. Nel caso concreto, la dosimetria della pena era stata ampiamente motivata in appello, ma ciò non era stato specificamente confutato nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità, anche per genericità o per mera apparenza della censura, determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; una censura generica o solo apparente è inammissibile.
  • La mancanza di specificità va valutata sia internamente, per indeterminatezza delle ragioni addotte, sia esternamente, quando il ricorso non è correlato alla complessità della decisione impugnata.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia assente, meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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