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Sentenza

Sentenza n. 4/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento - della nota del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione art. 31, comma 3, d.p.r. n. 380/2001) di cui al provvedimento prot. n. -OMISSIS- “annullamento concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-, permesso di costruire n. -OMISSIS- e permesso di costruire in variante n. -OMISSIS-, …”; - dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, avente a oggetto “Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all’Ordine di demolizione prot. n. 00-OMISSIS- - art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/01 e s.m.i. / L.R. 15/2008, art. 15, comma 3”; - della nota del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, avente a oggetto “Comunicazione accesso ai luoghi e verbale di consistenza”; - della nota del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, recante il “Verbale accertamento di inottemperanza ad ordine di demolizione e stato di consistenza”; - della nota del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, recante l’“Acquisizione di opere edilizie abusive e dell’area di sedime - Verbale di immissione in possesso”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202400371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, irrogazione della sanzione pecuniaria, immissione in possesso e acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime al patrimonio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti comunali adottati dopo l'inottemperanza all'ordine di demolizione dell'intero complesso edilizio, sostenendo che il Comune non avrebbe potuto procedere all'acquisizione mentre era pendente ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato l'annullamento in autotutela dei titoli edilizi e l'ordine demolitorio. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 10 e 10-bis l. 241/1990, dei principi di buona amministrazione, lealtà, proporzionalità e ragionevolezza, nonché dell'art. 38 d.P.R. 380/2001, lamentando che il Comune non avesse valutato, in contraddittorio, la fiscalizzazione dell'abuso. Secondo la ricorrente, la demolizione avrebbe coinvolto anche una preesistenza edilizia asseritamente legittima, realizzata prima dell'entrata in vigore del regime concessorio e dei vincoli sull'area. I controinteressati hanno chiesto il rigetto del ricorso e la condanna per lite temeraria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. L'ordine di demolizione non era stato sospeso, non era stato eseguito entro il termine di novanta giorni e aveva superato il vaglio di legittimità nei due gradi della giustizia amministrativa. L'inottemperanza ha quindi prodotto ipso iure l'acquisizione gratuita del bene e dell'area al patrimonio comunale; gli atti successivi hanno natura dichiarativa e vincolata, limitandosi a formalizzare l'acquisizione già verificatasi e a individuare le aree interessate. La pendenza del ricorso per Cassazione non incideva sull'efficacia degli atti amministrativi né sull'effetto acquisitivo. La fiscalizzazione prevista dall'art. 38 d.P.R. 380/2001 non costituiva un vizio proprio degli atti di accertamento dell'inottemperanza e acquisizione, essendo estranea al loro contenuto tipico; avrebbe dovuto essere richiesta tempestivamente prima della perdita della proprietà, anche nel procedimento di annullamento dei titoli o impugnando l'ordine demolitorio. Dopo l'acquisizione, la società non aveva più la legittimazione sostanziale a chiedere la fiscalizzazione. In ogni caso, il TAR ha escluso i presupposti dell'art. 38: non risultava un affidamento qualificato della società, alla luce della gravità e della natura degli abusi e della vicenda penale; non era stata provata una preesistenza legittima distinta dal complesso abusivo né l'impossibilità tecnica della demolizione senza pregiudicarla. Il Comune, una volta accertata l'inottemperanza, non aveva l'onere di verificare d'ufficio la sanabilità o la fiscalizzazione dell'abuso. È stata inoltre respinta la domanda dei controinteressati di condanna per lite temeraria, non essendo provate mala fede o colpa grave. La società è stata condannata alle spese in favore dei controinteressati, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri; nulla sulle spese nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 3, 4, 4-bis e 5 d.P.R. 380/2001

    Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria [...] sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.

    Il decorso infruttuoso del termine di novanta giorni determina automaticamente l'acquisizione del bene e dell'area al patrimonio comunale. L'accertamento dell'inottemperanza ha natura dichiarativa e costituisce titolo per l'immissione in possesso e la trascrizione; gli atti successivi hanno contenuto vincolato.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite.

    La fiscalizzazione è uno strumento eccezionale collegato all'annullamento del titolo edilizio e alla tutela dell'affidamento qualificato del privato. È applicabile prima dell'acquisizione gratuita, non dopo la perdita della proprietà; presuppone vizi formali o procedurali del titolo, affidamento incolpevole e impossibilità tecnica della restituzione in pristino, non una mera valutazione comparativa di interessi.

  • art. 10 l. 241/1990

    La dedotta violazione delle garanzie partecipative non incide sulla legittimità degli atti vincolati di accertamento dell'inottemperanza e acquisizione, né impone al Comune di valutare d'ufficio la fiscalizzazione dopo il perfezionamento dell'acquisizione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non può fondare l'annullamento di atti il cui contenuto è vincolato dall'inottemperanza all'ordine demolitorio e dall'acquisizione già prodottasi ex lege.

  • art. 26 c.p.a.

    La condanna per lite temeraria richiede mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera infondatezza del ricorso o il contrasto delle tesi difensive con l'orientamento giurisprudenziale.

  • art. 96, comma 1 e comma 3, c.p.c.

    La responsabilità processuale aggravata presuppone la prova della mala fede o della colpa grave e di una condotta processuale complessivamente abusiva; la sola soccombenza non è sufficiente.

Massime di principio

  • L'inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 determina ipso iure l'acquisizione gratuita del bene abusivo e dell'area individuata dalla legge al patrimonio comunale; il successivo accertamento dell'inottemperanza ha natura meramente dichiarativa e contenuto vincolato.
  • La pendenza di un ricorso per Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione contro la sentenza amministrativa che abbia confermato l'ordine di demolizione non impedisce l'esecuzione dell'ordine né preclude l'acquisizione automatica, quando il provvedimento amministrativo repressivo non sia stato sospeso.
  • Dopo l'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, il precedente proprietario perde la legittimazione sostanziale a chiedere la fiscalizzazione prevista dall'art. 38 d.P.R. 380/2001, che non è più applicabile a un bene non appartenente al richiedente.
  • La fiscalizzazione ex art. 38 d.P.R. 380/2001 costituisce una misura eccezionale diretta a tutelare l'affidamento qualificato di chi abbia costruito sulla base di un titolo edilizio successivamente annullato; presuppone vizi formali o procedurali del titolo e l'impossibilità tecnica della restituzione in pristino, non potendo trasformarsi in un condono amministrativo di opere prive di titolo o radicalmente difformi.
  • Il privato che intenda avvalersi della fiscalizzazione deve attivarsi tempestivamente e dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti; non grava sull'amministrazione, nell'esercizio ordinario della vigilanza edilizia, l'obbligo di verificare d'ufficio ogni possibile rimedio alternativo alla demolizione.
  • La condanna per lite temeraria nel processo amministrativo richiede la prova di mala fede o colpa grave e di un abuso della facoltà di agire o resistere in giudizio; la mera infondatezza della domanda non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivoAbuso del diritto e del processo

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